Veneto cantiere veloce: Pubblicata la legge regionale n. 19/2021 di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo.

È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 88 del 2 luglio 2021 la legge regionale n. 19 del 30 giugno 2021 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce””.

La legge modifica alcune disposizioni regionali vigenti, tra cui la legge urbanistica regionale (l.r. n. 11/2004) e la legge “Veneto 2050” (l.r. n. 14/2019).

L’art. 10 della legge regionale ha previsto la possibilità di attuare con Permesso di Costruire o SCIA gli interventi di riqualificazione edilizia ai sensi della legge “Veneto 2050” anche nel caso in cui gli edifici ricadono in ambito soggetto a PUA, previa deliberazione del Consiglio comunale, introducendo a questo fine un comma 2bis all’art. 10 l.r. n. 14/2009:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.

Il testo della legge pubblicato nella sezione normativa è stato aggiornato in relazione alla modifica legislativa.

Per una disamina delle principali modifiche recate dalla legge, si rinvia a questa pagina.

Contributi regionali ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici istituiti con la legge regionale n. 39/2020

Con la legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 (art. 7) la Regione Veneto ha costituito un fondo di 200.000 euro per l’erogazione ai Comuni di contributi per la redazione delle varianti di adeguamento alle previsioni in materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione previste dall’art. 4, co. 2 della legge regionale n. 14/2019.

Con tali varianti i Comuni devono provvedere:

  1. all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
  2. alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
  3. all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

L’art. 8 della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha previsto la costituzione a favore dei Comuni situati nella core zone e nella buffer zone dell’area delle Colline del Prosecco riconosciuta dall’UNESCO di un fondo di 50.000 euro per la concessione di contributi per le spese relative alla redazione delle varianti necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni in materia di tutela ambientale previste dall’art. 2, co. 1 della legge regionale n. 21/2019.

Sono stati corrispondentemente prorogati al 30 settembre 2021 i termini per l’adozione di queste varianti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 6 e 7 l.r. n. 14/2019, “Veneto 2050”

Con la legge regionale n. 43 del 30 dicembre 2020 (pubblicata sul BUR Veneto n. 205 del 31.12.2020) sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall’art. 6, co. 5 e 7, co. 4 della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050” per fruire degli ulteriori incentivi volumetrici previsti per la realizzazione di interventi in classe energetica A4.

 

Conseguentemente, per tutti gli interventi edilizi di ampliamento o demolizione e ricostruzione eseguiti ai sensi dell’art. 6 o dell’art. 7 l.r. n. 14/2019 fino al 31 dicembre 2021:

  • In caso di ampliamento, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 10% che si somma al massimale del 40% previsto dall’art. 6, co. 4;
  • In caso di demolizione e ricostruzione, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 20%, che si somma al massimale del 60% previsto dall’art. 7, co. 3.

 

Il bonus può essere sfruttato a condizione che la parte realizzata in ampliamento o il nuovo edificio soddisfino i requisiti di efficienza energetica previsti per la classe A4.

Promulgata la legge regionale n. 50/2019 per la regolarizzazione di lievi difformità

È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019 la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”.

La legge regionale si pone l’obiettivo di consentire la regolarizzazione dei fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/1997 (il 30 gennaio 1977) e che presentano lievi difformità rispetto al titolo edilizio originario come, ad esempio, leggeri incrementi della superficie o del volume realizzati rispetto a quelli assentiti (massimo 30 mq. o 90 mc) oppure un diverso utilizzo dei vani, purché compatibile con le destinazioni d’uso ammesse dallo strumento urbanistico o modifiche non sostanziali della localizzazione.

Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, queste difformità potranno essere regolarizzate sotto il profilo edilizio ed urbanistico mediante il pagamento di lievi sanzioni pecuniarie. In questo modo, gli edifici legittimati potranno essere più facilmente sottoposti ad interventi di riqualificazione e recupero, che altrimenti sarebbero stati condizionati a complesse e costose procedure di sanatoria.

La legge, dopo un periodo di vacatio di sessanta giorni entrerà in vigore a far data dal 25 febbraio 2020.