Contributi regionali ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici istituiti con la legge regionale n. 39/2020

Con la legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 (art. 7) la Regione Veneto ha costituito un fondo di 200.000 euro per l’erogazione ai Comuni di contributi per la redazione delle varianti di adeguamento alle previsioni in materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione previste dall’art. 4, co. 2 della legge regionale n. 14/2019.

Con tali varianti i Comuni devono provvedere:

  1. all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
  2. alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
  3. all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

L’art. 8 della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha previsto la costituzione a favore dei Comuni situati nella core zone e nella buffer zone dell’area delle Colline del Prosecco riconosciuta dall’UNESCO di un fondo di 50.000 euro per la concessione di contributi per le spese relative alla redazione delle varianti necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni in materia di tutela ambientale previste dall’art. 2, co. 1 della legge regionale n. 21/2019.

Sono stati corrispondentemente prorogati al 30 settembre 2021 i termini per l’adozione di queste varianti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

 

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