Veneto cantiere veloce: Pubblicata la legge regionale n. 19/2021 di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo.

È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 88 del 2 luglio 2021 la legge regionale n. 19 del 30 giugno 2021 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce””.

La legge modifica alcune disposizioni regionali vigenti, tra cui la legge urbanistica regionale (l.r. n. 11/2004) e la legge “Veneto 2050” (l.r. n. 14/2019).

L’art. 10 della legge regionale ha previsto la possibilità di attuare con Permesso di Costruire o SCIA gli interventi di riqualificazione edilizia ai sensi della legge “Veneto 2050” anche nel caso in cui gli edifici ricadono in ambito soggetto a PUA, previa deliberazione del Consiglio comunale, introducendo a questo fine un comma 2bis all’art. 10 l.r. n. 14/2009:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.

Il testo della legge pubblicato nella sezione normativa è stato aggiornato in relazione alla modifica legislativa.

Per una disamina delle principali modifiche recate dalla legge, si rinvia a questa pagina.

Pubblicata la circolare interpretatativa della legge regionale n. 14/2019

È stata pubblicata sul BUR Veneto del 20 aprile 2021 la circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell’articolo 17, comma 8.”

La circolare regionale contiene indicazioni per chiarire i dubbi interpretativi sorti nei due anni di applicazione della legge e con il fine di uniformarne l’applicazione da parte di tutti gli operatori della Regione.

Il sito è stato aggiornato con la versione navigabile della circolare.

 

Contributi regionali ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici istituiti con la legge regionale n. 39/2020

Con la legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 (art. 7) la Regione Veneto ha costituito un fondo di 200.000 euro per l’erogazione ai Comuni di contributi per la redazione delle varianti di adeguamento alle previsioni in materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione previste dall’art. 4, co. 2 della legge regionale n. 14/2019.

Con tali varianti i Comuni devono provvedere:

  1. all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
  2. alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
  3. all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

L’art. 8 della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha previsto la costituzione a favore dei Comuni situati nella core zone e nella buffer zone dell’area delle Colline del Prosecco riconosciuta dall’UNESCO di un fondo di 50.000 euro per la concessione di contributi per le spese relative alla redazione delle varianti necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni in materia di tutela ambientale previste dall’art. 2, co. 1 della legge regionale n. 21/2019.

Sono stati corrispondentemente prorogati al 30 settembre 2021 i termini per l’adozione di queste varianti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 6 e 7 l.r. n. 14/2019, “Veneto 2050”

Con la legge regionale n. 43 del 30 dicembre 2020 (pubblicata sul BUR Veneto n. 205 del 31.12.2020) sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall’art. 6, co. 5 e 7, co. 4 della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050” per fruire degli ulteriori incentivi volumetrici previsti per la realizzazione di interventi in classe energetica A4.

 

Conseguentemente, per tutti gli interventi edilizi di ampliamento o demolizione e ricostruzione eseguiti ai sensi dell’art. 6 o dell’art. 7 l.r. n. 14/2019 fino al 31 dicembre 2021:

  • In caso di ampliamento, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 10% che si somma al massimale del 40% previsto dall’art. 6, co. 4;
  • In caso di demolizione e ricostruzione, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 20%, che si somma al massimale del 60% previsto dall’art. 7, co. 3.

 

Il bonus può essere sfruttato a condizione che la parte realizzata in ampliamento o il nuovo edificio soddisfino i requisiti di efficienza energetica previsti per la classe A4.

I nuovi provvedimenti regionali in ambito edilizio – Spinea, 21 febbraio 2020

Il prossimo 21 febbraio 2020 si svolgerà a Spinea un convegno dal Titolo “I nuovi provvedimenti regionali in ambito edilizio”, dedicato allo studio delle ultime novità normative recate dalle leggi regionali nn. 14/2019, 50/2019 e 51/2019.

Il programma dell’incontro è il seguente:
1. illustrazione delle novità introdotte dalla recente legge regionale per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”;
2.illustrazione delle novità introdotte dalla recente legge regionale per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi;
3. studio delle problematiche legate all’applicazione del piano casa regionale a regime (Titolo III della l.r. 14/2019 artt. 6-11): analisi delle criticità derivanti dalla sua applicazione, ambito di applicazione, ampiezza della deroga ammessa rispetto alle norme comunali, ecc.

Interverranno in qualità di relatori l’avv. Stefano Bigolaro  del foro di Padova, l’avv. Domenico Chinello del foro di Venezia e l’avv. Alessandro Veronese del Foro di Padova, esperti in materia di diritto amministrativo, urbanistico e dell’edilizia.

Il coordinamento scientifico del convegno è curato dall’ arch. fiorenza dal zotto, dirigente del settore pianificazione e tutela del territorio del Comune di Spinea, alla quale, entro il 15 febbraio 2020 i partecipanti all’incontro potranno trasmettere i propri quesiti da sottoporre ai relatori, scrivendo all’indirizzo email fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare la locandina dell’evento

La legge “Veneto 2050” dopo il correttivo regionale

La legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 ha apportato alcuni correttivi al testo della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050”.

Tra le modifiche apportate, quella di maggiore rilievo riguarda gli articoli 6 e 7 della legge, che sono stati emendati per precisare che gli interventi di ampliamento e riqualificazione edilizia previsti dalla legge sono realizzabili esclusivamente sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

È stato inoltre modificato l’art. 11, co. 3 della legge, per precisare che gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.

Il testo coordinato della legge è stato pubblicato nella sezione “normativa“.