Dichiarata incostituzionale la legge regionale n. 50/2019. Sanatorie più difficili per le piccole difformità edilizie

Con la Sentenza n. 77 depositata il 21 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale veneta n. 50/2019 “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.

La legge regionale aveva lo scopo di consentire una limitata regolarizzazione di edifici, realizzati prima del 1977, con piccole difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. La regolarizzazione era subordinata alla presentazione di una SCIA, alla verifica della sola conformità dello stato di fatto rispetto alla normativa edilizia vigente e al pagamento di una somma a titolo di oblazione.
La Corte costituzionale, equiparando questa legge ad un condono edilizio, ha ritenuto che spettino esclusivamente allo Stato “le scelte di principio, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili”.
Ha inoltre qualificato la regola della verifica della cd. “doppia conformità” come principio fondamentale della materia del governo del territorio, al quale le regioni non possono derogare.
La legge veneta ha anticipato il dibattito sorto a livello nazionale sull’opportunità di rivedere la disciplina della sanatoria edilizia e la regola della doppia conformità, da molti ritenuta eccessivamente rigida e la cui rigorosa applicazione oggi impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivati dalla legge statale con bonus e detrazioni fiscali tra cui il Superbonus 110%.

Pubblicata la circolare interpretatativa della legge regionale n. 14/2019

È stata pubblicata sul BUR Veneto del 20 aprile 2021 la circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell’articolo 17, comma 8.”

La circolare regionale contiene indicazioni per chiarire i dubbi interpretativi sorti nei due anni di applicazione della legge e con il fine di uniformarne l’applicazione da parte di tutti gli operatori della Regione.

Il sito è stato aggiornato con la versione navigabile della circolare.

 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 6 e 7 l.r. n. 14/2019, “Veneto 2050”

Con la legge regionale n. 43 del 30 dicembre 2020 (pubblicata sul BUR Veneto n. 205 del 31.12.2020) sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall’art. 6, co. 5 e 7, co. 4 della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050” per fruire degli ulteriori incentivi volumetrici previsti per la realizzazione di interventi in classe energetica A4.

 

Conseguentemente, per tutti gli interventi edilizi di ampliamento o demolizione e ricostruzione eseguiti ai sensi dell’art. 6 o dell’art. 7 l.r. n. 14/2019 fino al 31 dicembre 2021:

  • In caso di ampliamento, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 10% che si somma al massimale del 40% previsto dall’art. 6, co. 4;
  • In caso di demolizione e ricostruzione, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 20%, che si somma al massimale del 60% previsto dall’art. 7, co. 3.

 

Il bonus può essere sfruttato a condizione che la parte realizzata in ampliamento o il nuovo edificio soddisfino i requisiti di efficienza energetica previsti per la classe A4.

La legge “Veneto 2050” dopo il correttivo regionale

La legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 ha apportato alcuni correttivi al testo della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050”.

Tra le modifiche apportate, quella di maggiore rilievo riguarda gli articoli 6 e 7 della legge, che sono stati emendati per precisare che gli interventi di ampliamento e riqualificazione edilizia previsti dalla legge sono realizzabili esclusivamente sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

È stato inoltre modificato l’art. 11, co. 3 della legge, per precisare che gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.

Il testo coordinato della legge è stato pubblicato nella sezione “normativa“.