Dichiarata incostituzionale la legge regionale n. 50/2019. Sanatorie più difficili per le piccole difformità edilizie

Con la Sentenza n. 77 depositata il 21 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale veneta n. 50/2019 “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.

La legge regionale aveva lo scopo di consentire una limitata regolarizzazione di edifici, realizzati prima del 1977, con piccole difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. La regolarizzazione era subordinata alla presentazione di una SCIA, alla verifica della sola conformità dello stato di fatto rispetto alla normativa edilizia vigente e al pagamento di una somma a titolo di oblazione.
La Corte costituzionale, equiparando questa legge ad un condono edilizio, ha ritenuto che spettino esclusivamente allo Stato “le scelte di principio, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili”.
Ha inoltre qualificato la regola della verifica della cd. “doppia conformità” come principio fondamentale della materia del governo del territorio, al quale le regioni non possono derogare.
La legge veneta ha anticipato il dibattito sorto a livello nazionale sull’opportunità di rivedere la disciplina della sanatoria edilizia e la regola della doppia conformità, da molti ritenuta eccessivamente rigida e la cui rigorosa applicazione oggi impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivati dalla legge statale con bonus e detrazioni fiscali tra cui il Superbonus 110%.

I nuovi provvedimenti regionali in ambito edilizio – Spinea, 21 febbraio 2020

Il prossimo 21 febbraio 2020 si svolgerà a Spinea un convegno dal Titolo “I nuovi provvedimenti regionali in ambito edilizio”, dedicato allo studio delle ultime novità normative recate dalle leggi regionali nn. 14/2019, 50/2019 e 51/2019.

Il programma dell’incontro è il seguente:
1. illustrazione delle novità introdotte dalla recente legge regionale per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”;
2.illustrazione delle novità introdotte dalla recente legge regionale per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi;
3. studio delle problematiche legate all’applicazione del piano casa regionale a regime (Titolo III della l.r. 14/2019 artt. 6-11): analisi delle criticità derivanti dalla sua applicazione, ambito di applicazione, ampiezza della deroga ammessa rispetto alle norme comunali, ecc.

Interverranno in qualità di relatori l’avv. Stefano Bigolaro  del foro di Padova, l’avv. Domenico Chinello del foro di Venezia e l’avv. Alessandro Veronese del Foro di Padova, esperti in materia di diritto amministrativo, urbanistico e dell’edilizia.

Il coordinamento scientifico del convegno è curato dall’ arch. fiorenza dal zotto, dirigente del settore pianificazione e tutela del territorio del Comune di Spinea, alla quale, entro il 15 febbraio 2020 i partecipanti all’incontro potranno trasmettere i propri quesiti da sottoporre ai relatori, scrivendo all’indirizzo email fiorenza.dalzotto@comune.spinea.ve.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare la locandina dell’evento

Promulgata la legge regionale n. 50/2019 per la regolarizzazione di lievi difformità

È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019 la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”.

La legge regionale si pone l’obiettivo di consentire la regolarizzazione dei fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/1997 (il 30 gennaio 1977) e che presentano lievi difformità rispetto al titolo edilizio originario come, ad esempio, leggeri incrementi della superficie o del volume realizzati rispetto a quelli assentiti (massimo 30 mq. o 90 mc) oppure un diverso utilizzo dei vani, purché compatibile con le destinazioni d’uso ammesse dallo strumento urbanistico o modifiche non sostanziali della localizzazione.

Fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, queste difformità potranno essere regolarizzate sotto il profilo edilizio ed urbanistico mediante il pagamento di lievi sanzioni pecuniarie. In questo modo, gli edifici legittimati potranno essere più facilmente sottoposti ad interventi di riqualificazione e recupero, che altrimenti sarebbero stati condizionati a complesse e costose procedure di sanatoria.

La legge, dopo un periodo di vacatio di sessanta giorni entrerà in vigore a far data dal 25 febbraio 2020.