Commento all’art. 29 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 29

Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione del presente Capo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L’articolo 29 stabilisce che l’attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla concreta applicazione di tali disposizioni, quindi, si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Commento all’art. 28 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 28

Disposizioni transitorie per l’applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Le disposizioni di novellazione recate dall’articolo 20, comma 1, dall’articolo 21, comma 1, dall’articolo 22, comma 2, con riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e dall’articolo 25, comma 4, si applicano successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e nei comuni interessati dal provvedimento medesimo.

L’articolo 28 della legge in commento detta le disposizioni transitorie strettamente connesse alle norme introdotte dall’articolo 20, co. 1, dall’articolo 21, co. 1, dall’articolo 22, co. 2, con riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e dall’articolo 25, co. 4. Tali disposizioni, ai sensi del medesimo articolo 28, si applicano successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, co. 2, lettera a) e nei Comuni interessati dal provvedimento medesimo. Come già ampiamente illustrato nelle pagine precedenti, con tale provvedimento la Giunta regionale fissa la quantità massima interessata da consumo di suolo nel territorio regionale.

Al fine di garantire un graduale passaggio dal tradizionale concetto di SAU a quello di quantità massima interessata da consumo di suolo, il legislatore ha previsto che la disposizione di cui all’articolo 20, co. 1, che sostituisce la lett. f) dell’articolo 13, l.r. n. 11/2004, si applichi successivamente alla pubblicazione del citato provvedimento di Giunta regionale. Analogamente la disposizione di cui all’articolo 21, co. 1, della legge in commento si applica successivamente alla pubblicazione del medesimo provvedimento di Giunta regionale. Si tratta, infatti, della norma che, modificando l’articolo 14 della l.r. n. 11/2004, individua una nuova fattispecie, in presenza della quale la Giunta provinciale può introdurre, in sede di approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), modifiche d’ufficio.

Il citato provvedimento di Giunta regionale risulta altresì necessario per poter applicare il comma 4 bis dell’articolo 17, l.r. n. 11/2004, così come introdotto dall’articolo 22, co. 2; tale disposizione impone al Comune di verificare, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, co. 1, lettera f), l.r. n. 11/2004 .

Analogamente, risulta indispensabile far riferimento all’ articolo 13, co. 1, lettera f), l.r. n. 11/2004 per l’individuazione, da parte del Comune, degli ambiti e delle aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 36, co. 5 bis, l.r. n. 11/2004, così come modificato dall’articolo 25, co. 4 della legge in commento.

Commento all’art. 27 l.r. n. 14/2017

di Giorgio Migotto

Art. 27

Modifica dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“g bis) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.”.

Nel complessivo quadro di riordino, attuato dalla l.r. n. 14/17, il legislatore regionale non poteva tralasciare di intervenire anche su alcuni aspetti legati alle prestazioni energetiche dei singoli fabbricati, nonché, in un’ottica più generale di contenimento energetico, di intere aree o quartieri delle nostre città, introducendo il concetto di “bilancio energetico” di ambito comunale ed intercomunale.

In qualche modo, una sorta di “certificazione di comportamenti energetici virtuosi della collettività”, in un contesto di partecipazione e fruizione pubblica, volta ad interventi di efficientamento energetico di ampio respiro.

Tali tematiche trovano definizione nell’introduzione, all’interno della l.r. n.. 11/04 “Norme per il governo del territorio” e, precisamente, all’articolo 46, “Attività di indirizzo”, del concetto di “bilancio energetico” di livello comunale e intercomunale, inteso quale risultato finale di un insieme di “buone pratiche”, volte al contenimento complessivo dei consumi energetici degli edifici, sia pubblici che privati, delle reti di distribuzione dell’energia, il tutto in accordo con le direttive e le linee già individuate nel piano energetico regionale, di cui alla deliberazione consiliare n. 6 del 9 febbraio 2017.

Coerentemente con i principi generali, enunciati all’articolo 1, l’innovativa norma regionale sul contenimento del consumo di suolo prevede la riqualificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da attuarsi, anche attraverso la riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, quando quest’ultimo, presenti caratteristiche di “degrado edilizio”.

Un “degrado edilizio” che in alcuni casi diventa anche “degrado urbanistico”, che possiamo riscontrare non solo analizzando le matrici ambientali di un determinato contesto abitativo, ma anche, a scala ridotta, esaminando gli aspetti statico-strutturali o il profilo squisitamente prestazionale-energetico di un fabbricato.

Risparmio energetico e contenimento del consumo energetico, efficientamento degli edifici, rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile, sono termini che anni fa, il più delle volte, sentivamo pronunciare in occasione di convegni, mostre o presentazioni di libri di autori o progettisti che potevano apparire, per certi versi, come dei sognatori quasi disincantati, ignari dell’esistenza di certi contesti di degrado e abbandono di alcune periferie urbane, sorte in anni in cui il boom edilizio e la speculazione poca attenzione rivolgevano alla qualità degli edifici, concentrandosi, il più delle volte, sulla sola quantità, sui metri cubi o sui metri quadri da mettere sul mercato al miglior prezzo.

La realtà, oggi, ci dimostra che quei sognatori avevano ragione.

Chi, in maniera avveduta e precorrendo i tempi, ha realizzato, negli anni scorsi, edifici energeticamente efficienti indiscutibilmente aveva visto giusto, non solo in termini di qualità della vita da parte dei fruitori, ma anche, visti i continui rincari della bolletta energetica, in termini di risparmio economico e di maggiore appetibilità e valore del fabbricato nel momento in cui si fosse manifestata la necessità di metterlo in vendita.

Nello specifico, l’articolo 27 della legge regionale n. 14/17, aggiungendo la lettera g bis), al comma 2, dell’articolo 46 “Attività di indirizzo”, della l.r. n. 11/04, attribuisce alla Giunta regionale il compito di provvedere, tramite l’adozione di appositi provvedimenti:

  • al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti;
  • al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private;
  • alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano;

il tutto in accordo, e non poteva essere diversamente, con quanto previsto dal piano energetico regionale e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

A tale proposito, il quadro di riferimento, in materia di contenimento ed efficientamento energetico dei fabbricati con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è assai articolato, considerato l’ambito del presente contributo, si rimanda ai contenuti del “Piano energetico regionale – Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”- Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 21/02/2017.

In materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici si segnalano, le novità introdotte dai decreti emanati, in data 26 giugno 2015, dal Ministro dello Sviluppo Economico (G.U. n. 162 del 15.07.2015).

Su scala regionale, invece, appare doveroso qui ricordare alcune norme finalizzate all’incentivazione delle fonti di energia rinnovabili ed all’efficientamento e riqualificazione energetica degli edifici.

La legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” affronta opportunamente il tema della ‘bioedilizia’ ed in genere dell’edilizia sostenibile basata sulla realizzazione del manufatto edilizio secondo principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente.

Obiettivi della legge sono il miglioramento della qualità della vita, il benessere e la salute dell’uomo, privilegiando azioni volte a favorire il risparmio energetico e l’impiego delle fonti rinnovabili con il riutilizzo delle acque piovane, utilizzando materiali da costruzione e componenti per l’edilizia, che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo. Una legge che, pare opportuno qui ricordare, privilegia l’impiego di manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

Una menzione particolare deve poi essere riservata al “Piano Casa”.

La legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ha avuto nel Veneto un “successo” che potremmo definire clamoroso ed inaspettato. Il Piano Casa, la cui efficacia è durata fino al 31.3.2019, ha avuto il fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

In questi anni di vigenza della legge sono stati decine di migliaia gli interventi di ampliamento resi possibili dal Piano Casa. Interventi edilizi che, oltre una certa soglia, prevedono                obbligatoriamente l’utilizzo di tecnologie che impieghino l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW o un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne migliori la prestazione energetica. Incentivi sono anche previsti per gli interventi di messa in sicurezza sismica.

Gli ultimi dati elaborati dagli Uffici regionali che si occupano del monitoraggio del Piano Casa confermano inoltre una ripresa degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione degli edifici in classe energetica A, previsti dall’articolo 3. Ciò significa che, coerentemente con i principi e le finalità rinvenibili anche nella l.r. n. 14/17, il Piano Casa promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Le premialità stabilite dall’art. 3 prevedono incrementi volumetrici fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio alla corrispondente classe A.

L’incremento volumetrico può arrivare fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.

Ricordiamo inoltre, i benefici previsti dall’art. 5 del Piano Casa “Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari” che incentivano la realizzazione di sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, la realizzazione di pensiline e tettoie fotovoltaiche.

I benefici previsti dall’articolo 7 “Oneri e incentivi , qualora l’intervento riguardi la prima casa di abitazione e vi sia il concomitante utilizzo di 3kW di energia derivante da una qualsiasi delle fonti di energia rinnovabile, si concretizzano nell’esonero totale dal versamento del contributo di costruzione.

A seguito dell’abrogazione della legge sul “Piano Casa” la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, “Veneto 2050”, che ha ripreso le misure incentivanti e premiali previste dalla legge sul “Piano Casa”, modificandone però le finalità. Anche la legge “Veneto 2050” introduce infatti incentivi volumetrici e misure premiali legati all’esecuzione di interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, ma tali incentivi sono finalizzati a conseguire un incremento della qualità edilizia e dell’efficienza energetica dei fabbricati nonché al fine di promuovere forme di rigenerazione e riqualificazione di aree abbandonate o la demolizione di edifici incongrui.

In definitiva, le novità introdotte dall’articolo 27 della l.r. n. 14/17 vanno ad ampliare la gamma di interventi, già previsti da alcune norme regionali, volti a migliorare l’efficienza energetica non solo del singolo fabbricato o gruppo di edifici, ma in una visione più generalizzata, estesa all’intero Comune o ad un insieme di Comuni.

Un approccio nuovo, attento e sensibile ad un utilizzo avveduto delle risorse di cui disponiamo, specialmente di quelle che non saranno più rinnovabili nel tempo, delle quali dobbiamo avere grande cura attraverso un utilizzo consapevole e responsabile, soprattutto nei confronti delle generazioni a venire.

Commento all’art. 26 l.r. n. 14/2017

di Andrea Comacchio, Barbara Lazzaro, Anna Fumagalli e Rita Boccardo

Art. 26

Modifica dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“i bis) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole, anche con la partecipazione dei produttori locali e degli abitanti delle aree interessate. I parchi hanno le seguenti finalità:

1) l’arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;

2) la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;

3) la progressiva riconversione dell’agricoltura verso la multiproduttività, favorendo la sicurezza alimentare, le filiere corte, l’agricoltura biologica e quella che recupera le tradizioni locali e che preserva la biodiversità;

4) il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all’agricoltura;

5) la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell’abitare, la diffusione dei principi della bioarchitettura, la creazione di itinerari culturali;

6) la bellezza e il decoro del paesaggio.”.

Nell’ambito del titolo V bis della l.r. n. 11/2004, dedicato al paesaggio, viene integrato l’articolo 45 ter, che fissa il ruolo e le competenze della Regione Veneto.

L’articolo in questione riconosce un principio fondamentale: la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole devono essere considerate le più efficaci “politiche attive” di contrasto al consumo di suolo. Per tale finalità, la Regione promuove la formazione (progettazione e istituzione) di Parchi agro-paesaggistici sovracomunali, capaci di coniugare forme di agricoltura più sensibili verso l’ambiente e l’integrità del territorio, con la salvaguardia della biodiversità, la tutela dei beni storici e culturali, la tutela del paesaggio, il contenimento del consumo di suolo e il recupero dei terreni abbandonati.

A partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), che definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interrelazioni” , fino al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) che reinterpretata tale definizione allargando il paesaggio al “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, è indubbio che il paesaggio rurale, più di altre categorie tipologiche, risulta caratterizzato proprio dall’interazione di fattori naturali ed antropici. Già nel 1961 Emilio Sereni lo definiva “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”.

Più recentemente (DM n. 17070 del 19/11/2012) il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha definito il paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico, riferito alle porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo, conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell’economia.

In proposito, l’«Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto», ricompreso negli elaborati del PTRC adottato nel febbraio 2009, con l’individuazione dei 14 ambiti omogenei di paesaggio nel territorio regionale, rappresenta l’attuale quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano, con la contestuale definizione di 37 obiettivi di qualità paesaggistica; all’interno di tale suddivisione acquistano rilevanza, e non solo per estensione, gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, caratterizzati dall’integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Fra le definizioni paesaggistiche tematiche del PTRC, si trova anche la Rete Ecologica Regionale, che individua l’articolazione spaziale funzionale dei caratteri ecosistemici del paesaggio.

Nel Veneto vaste aree del territorio rurale costituiscono, per le loro caratteristiche paesaggistiche, un prezioso patrimonio di interesse storico-culturale della collettività intera, da conservare, tutelare e valorizzare. Si pensi alle vaste aree montane che delimitano il lago di Garda e i monti Lessini, che arricchiscono il patrimonio storico della Città di Verona con una forte relazione con gli elementi naturali e paesaggistici. Nell’area vicentina emergono con forza le bellezze dei monti Berici e dell’Altopiano, uniti da una vasta area di risorgive caratterizzata dalla estesa presenza di aree prative. Analoghe vaste superfici a prato sono presenti nell’alta Padovana, mentre nella porzione più a sud il graticolato romano e la bonifica antica disegnano con regolarità il territorio. Anche l’area trevigiana è fortemente caratterizzata dalle colline vitate e dagli ampi coltivi irrigui della pianura, così come estremamente vario è il territorio della provincia di Venezia, solcato dai corsi d’acqua dei fiumi di risorgiva e da assetti territoriali di bonifica recente nella parte orientale. Infine, Rovigo trova nell’area deltizia un ambiente unico, dominato paesaggisticamente dagli ampi rilevati arginali dei rami deltizi del Po, dalle grandi colture e i vasti specchi acquei delle zone vallive e lagunari prossimi al mare. Ampi territori boschivi dell’area alpina e prealpina della provincia di Belluno sono solcati, nella Valbelluna, da una sequenza di nuclei edificati intervallati da ampi spazi a destinazione agricola e boschiva.

I paesaggi agrari non sono però giardini; la loro formazione ed evoluzione dipende da un complesso di soggetti e di processi ambientali, sociali ed economici. L’agricoltura non è, pertanto, solamente una attività di produzione di cibo, ma un sistema di relazioni che la configura come un imprescindibile fattore sociale ed economico di conservazione, gestione e trasformazione dei paesaggi.

In molte aree del Veneto l’evoluzione delle aziende agricole ha portato verso modelli produttivi specializzati che, in assenza di norme volte a tutelare la risorsa suolo, ha facilitato i cambiamenti d’uso, l’omogeneizzazione del territorio coltivato, l’abbandono degli edifici rurali. Nel contempo, la progressiva distanza fra agricoltore e consumatore ha allontanato la società dal mondo rurale; la conoscenza degli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio, un tempo patrimonio condiviso, è divenuto oggi una materia complessa e specialistica che richiede l’impegno e il contributo della collettività intera.

Tutto ciò ha favorito, anche sotto l’azione delle successive riforme della politica agricola comunitaria, un generale riesame dei tradizionali obiettivi del settore primario; stanno infatti prendendo sempre più piede forme di agricoltura più sensibili verso l’ambiente e l’integrità del territorio: la produzione biologica, la prima trasformazione agroalimentare dei prodotti agricoli, una serie di nuove attività orientate alla produzione di molteplici servizi complementari di carattere ricreativo, turistico, didattico, sociale, energetico ed ambientale. Sul mercato cominciano ad affermarsi aziende agricole multifunzionali con modelli organizzativi innovativi che trovano opportunità economiche nel massimizzare queste attività integrative.

Del resto, l’evoluzione del rapporto tra agricoltura e territorio è al centro dell’attenzione dell’Unione Europea che, con l’ultima modifica della Politica agricola comunitaria, ha inaugurato una nuova fase di programmazione di sviluppo rurale. Nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 viene infatti riconosciuto il ruolo centrale dell’agricoltura nella produzione di una serie di benefici, direttamente connessi ai diversi modelli di produzione e trasformazione del cibo, che possono contribuire al benessere e alla qualità della vita della popolazione. Beni e servizi pubblici quali la regolazione del ciclo dell’acqua, la tutela della biodiversità, del paesaggio, la tutela delle risorse idriche e della sicurezza idraulica, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la fissazione del carbonio e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione del suolo, sono ora monitorati e apprezzati.

È una fase questa di enorme cambiamento, che pone al centro delle politiche comunitarie, e degli strumenti di programmazione regionale adottati per darne applicazione, la responsabilità delle aziende nella gestione del territorio e le guida, anche attraverso l’implementazione dei programmi agro-ambientali, verso un graduale passaggio da un sostegno al reddito indifferenziato ad un sostegno per la produzione di beni pubblici. La conservazione del paesaggio e delle peculiarità territoriali rientra tra queste finalità.

Il cambiamento della percezione del paesaggio e il riconoscimento da parte della società del suo valore culturale oltre che naturalistico può aprire a nuovi servizi ambientali, turistici, didattici, ma anche a nuovi prodotti; la qualità del prodotto si arricchisce così di nuovi significati, che nascono da articolati rapporti tra il prodotto e il sistema territorio e tra produttore e consumatori. Questo modo di interagire tra le parti è fattore fondamentale per il raggiungimento dello sviluppo rurale e della protezione delle risorse paesaggistiche e ambientali.

In quest’ottica deve essere letta e positivamente valutata la volontà della Regione Veneto di sostenere la formazione, sul proprio territorio, non solo a livello locale ma di area vasta, di parchi agro-paesaggistici che si pongano come obiettivo la riqualificazione del territorio rurale nei suoi diversi sottosistemi, che definiscono la complessità e la dinamicità del territorio stesso: il sistema agricolo-produttivo, il sistema agroambientale, il sistema del paesaggio agrario e dell’architettura rurale.

La citata Convenzione europea dispone di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”.

Bene, siamo di fronte ad un territorio dinamico, interessato da una serie di fenomeni che tendono a modificarne l’equilibrio: l’espansione urbana e i cambiamenti d’uso del suolo; la perdita di terreni coltivabili; la perdita degli elementi naturali e paesaggistici; i conflitti d’interesse tra le diverse parti sociali; la perdita di contatto tra produzione e consumo del cibo; l’insicurezza alimentare delle fasce più povere della popolazione. Pertanto, si fa sempre più pressante l’esigenza di definire e attuare nuovi modelli di gestione integrata dei terreni agricoli, in grado di perseguire finalità di natura socio-economica e ambientale-paesaggistica.

Con l’applicazione dell’innovato articolo 45 ter della l.r. n. 11/2004 viene finalmente riconosciuta l’importanza di sviluppare un ragionamento specifico sullo spazio rurale e sull’integrazione fra politiche agricole e politiche di pianificazione urbanistica e territoriale, attraverso l’approvazione di strumenti nei quali la valorizzazione, la riqualificazione, la gestione integrata dei differenziati e molteplici contesti rurali, figurino tra gli obiettivi prioritari e strategici.

Ma affinché questo strumento urbanistico sia realmente efficace, diventa fondamentale che il territorio del Parco agro-paesaggistico venga conosciuto in tutte le sue componenti e peculiarità: negli aspetti fisici e morfologici, vegetazionali e naturalistici, ecologici, insediativi ed architettonici, storici e culturali, l’uso del suolo, le vocazioni agricole, le componenti e i caratteri ambientali e paesaggisti. In proposito è opportuno richiamare il compito che la stessa legge regionale n. 11/2004 attribuisce ai piani di assetto del territorio comunali e intercomunali (PAT-PATI) nell’assunzione di scelte in materia di pianificazione urbanistica sulla base di un quadro conoscitivo completo e approfondito, che contenga “il complesso delle informazioni necessarie che consentono un’organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità”. Recentemente è intervenuta la Giunta regionale con la deliberazione n. 816/2017, che ha approvato gli “Orientamenti operativi” tesi a fornire uno schema metodologico per l’analisi, la valutazione, la pianificazione del territorio rurale, finalizzato alla predisposizione del Quadro Conoscitivo e del progetto del PAT; tali “Orientamenti operativi” potranno costituire un valido supporto anche nelle scelte che daranno fondamento alla istituzione dei parchi agro-paesaggistici sovracomunali.

Uno dei punti di forza di tale strumento sarà proprio la capacità del territorio del parco di sviluppare le molteplici funzioni dell’attività agricola a cui si associano una serie di benefici per la collettività sopra richiamati. Ecco che nei parchi agro-paesaggistici-sovracomunali la pianificazione della produzione di cibo, insieme a quella ambientale e territoriale, potranno assumere un ruolo di primo piano all’interno della più generale strategia di sviluppo del territorio, in grado di garantire la sostenibilità delle produzioni agricole e delle trasformazioni del territorio; ciò non può avvenire senza il coinvolgimento attivo delle comunità locali presenti sul territorio.

In questo senso i parchi in argomento potranno essere uno strumento di gestione in grado di costruire un nuovo rapporto “dinamico” tra agricoltura e territorio, cittadini e agricoltori, spazi pubblici e privati, favorendo un’interazione armonica e sostenibile tra paesaggio, ambiente e attività economiche locali; più ancora, possono divenire il “terreno” sul quale dare attuazione a forme innovative di gestione del patrimonio ambientale e paesaggistico, quali i contratti di paesaggio, le reti d’impresa, collaborazioni pubblico-private, i pagamenti per i servizi ecosistemici.

In questo contesto, il ruolo della Regione dovrà essere quello di promotrice e soggetto attivo – al fine di sostenere le trasformazioni del territorio evocate nei 6 punti dell’elenco definito nell’integrazione dell’articolo 45 ter – favorendo investimenti e facilitando l’accesso agli strumenti finanziari a sostegno dei Parchi agro-paesaggistici, da quelli locali (ad esempio con elementi di perequazione urbanistica) ai bandi regionali (PSR) ed europei, lasciando spazio e sostenendo le iniziative locali.

Commento all’art. 25 l.r. n. 14/2017

di Vincenzo Pellegrini

Art. 25

Modifica dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole “riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica,” sono aggiunte le parole “ energetica, idraulica”.

2. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale di cui al comma 1, e gli interventi di riordino delle zone agricole di cui al comma 5 bis, determinano un credito edilizio.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“4. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all’articolo 17, comma 5, lettera e), e sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati, ovvero di previsioni edificatorie localizzate, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, ovvero delle compensazioni di cui all’articolo 37, nel rispetto dei parametri e dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera k).”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli interventi di riordino della zona agricola sono finalizzati alla riqualificazione dell’edificato inutilizzato o incongruo esistente, alla riduzione della dispersione insediativa e alla restituzione all’uso agricolo di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi. Il piano regolatore comunale individua, nel rispetto dei limiti definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), gli ambiti e le aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per le finalità di cui al presente comma, preferibilmente all’interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’articolo 13, comma 1, lettera o), nonché le modalità di riconoscimento del credito edilizio. Sono in ogni caso tutelate e valorizzate le testimonianze del territorio agricolo ed incentivati la loro conservazione e il loro recupero ai fini della promozione del turismo rurale.”.

La norma in commento modifica l’art. 36 l.r. n. 11/2004. Come noto l’articolo 36 cit. è una delle norme della legge urbanistica veneta ritenute a suo tempo “rivoluzionarie”, avendo introdotto – prima ancora che vi fosse una corrispondenza a livello nazionale – uno strumento giuridico innovativo per compensare l’eliminazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado, in un’ottica (centrale nella l.r. n. 14/2017) di riordino e riqualificazione urbana e ambientale, ossia il “credito edilizio”. Lo strumento del credito edilizio avrebbe dovuto costituire il vero “grimaldello” per forzare la tradizionale urbanistica di espansione a favore di una urbanistica del recupero degli spazi e della qualità urbana; ma a ben vedere, nei 13 anni trascorsi dall’introduzione della norma esso è stato più discusso che realmente applicato per le potenzialità che possedeva e che possiede. L’istituto del “credito edilizio” ha un’indubbia occasione di riscatto con la l.r. n. 14/2017, non tanto per la norma in commento (norma per lo più di aggiustamento e coordinamento), ma perché costituisce ancora il principale strumento di “compensazione” del privato nelle attività di Riqualificazione edilizia e ambientale (art. 5 l.r. n. 14/2017) e di riqualificazione urbana (art. 6 l.r. n. 14/2017), interventi abitualmente a “sacrificio” o “sottrazione” di volume per la eliminazione di opere incongrue e elementi di degrado. La legge regionale n. 14/20017, non diversamente da quanto accadde con l’entrata in vigore della l.r. n. 11/2004, affida dunque al credito edilizio il ruolo di garantire appetibilità e sostenibilità economica al recupero degli spazi e al miglioramento della qualità urbana, ove sottolinea (all’art. 5 cit.) che il PI “definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui al comma 1 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata (…). Le demolizioni devono prevedere l’eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazioni di adeguate garanzie” oppure (art. 6 c. 3 cit.) ove ribadisce che “il P.I. può prevedere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata (…)”. Nessuna reale novità rispetto a quanto già consentito e previsto dalla l.r. n. 11/2004, ma certamente il “credito edilizio” acquista una nuova centralità nel contesto di una normativa mirata alla limitazione dell’uso del suolo e alla rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato.

Veniamo all’analisi delle modifiche introdotte dall’art. 25 della legge regionale 29 maggio 2017 n. 14, per il vero non determinanti. La norma in commento riprende anzitutto la definizione di credito edilizio, introducendo solo alcune modeste precisazioni al precedente testo dell’art. 36 della l.r. n. 11/2004. Il comma 1, nell’integrare l’art. 36 co. 1 della testé citata legge regionale, interviene sulla definizione del campo di applicazione del credito edilizio, aggiungendo, tra gli obbiettivi degli interventi di riqualificazione programmabili nel contesto del PAT e compensabili anche mediante l’attribuzione di crediti edilizi, anche quelli di riqualificazione “energetica, idraulica”. Trattasi di una precisazione che, pur potendosi a livello teorico ritenere già inclusa nel concetto di riqualificazione urbanistica e architettonica e quindi consentita in via interpretativa, intende all’evidenza sottolineare in termini espressi e incontestabili che il diritto di credito edilizio non si deve considerare esclusivamente come forma di compensazione della contestuale riduzione dei volumi incongrui esistenti, bensì quale misura premiale di carattere generale nel contesto degli obbiettivi di riqualificazione degli edifici e del territorio, sottolineando al contempo la forte attualità del bisogno di interventi mirati anche in via esclusiva alla messa in sicurezza idraulica e al miglioramento dell’efficienza energetica delle costruzioni (e non solo). La disposizione in commento, poi, al comma 3, sostituendo il comma 4 dell’art. 36 l.r. n. 11/04, introduce alcune precisazioni alla definizione di credito edilizio: da un lato, identifica il diritto di credito edilizio non più, come la precedente lettera dell’art. 36 cit., con “una quantità di volumetria” bensì con “una capacità edificatoria”, che può dunque essere espressa con diverse unità di misura (come ad esempio la superficie utile), con ciò intendendo dare libertà nel quantificare il diritto di credito edilizio con riferimento all’unità di misura più consona alla destinazione d’uso; dall’altro lato, sempre in una apparente ottica di mero chiarimento, accanto alla previsione secondo cui il PI individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi “mediante l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati” aggiunge “ovvero di previsioni edificatorie localizzate”, con ciò chiarendo che il diritto di credito edilizio può essere anche posto a servizio di specifiche opere ed interventi di riqualificazione (si pensi, ad esempio, agli interventi di nuova edificazione individuati nell’ambito del PI secondo la procedura di cui all’art. 17, co 4bis, lett. b) l.r. n. 11/2004).

La norma in commento aggiunge poi un ulteriore comma alla legge urbanistica regionale, ossia il comma 5 bis, dedicato esclusivamente agli interventi di riordino della zona agricola, alle finalità di tali interventi e alla compensabilità mediante attribuzione di crediti edilizi. La possibilità di utilizzo dell’istituto del credito edilizio anche in zona agricola non è una novità, essendo già consentito dal testo di legge previgente che non contemplava limitazioni in relazione alla destinazione di zona. La norma ha tuttavia introdotto una esplicitazione delle finalità, nella prima parte, ed ha sottolineato, nella seconda parte, la preferenza attribuita alle aree di urbanizzazione consolidata per il cd. “atterraggio” della capacità edificatoria prodotta da demolizioni di edifici inutilizzati o incongrui esistenti. La modifica additiva della norma è all’evidenza in linea con i principi sottesi alla legge regionale n. 14/2017, tra i quali all’art. 3 c. 3 è incluso espressamente (lett. c) il recupero e la valorizzazione del terreno agricolo nonché (lett. d) il miglioramento della sicurezza idraulica anche favorendo la demolizione dei manufatti che vi insistono, con restituzione del sedime e delle pertinenze a superficie naturale e ove possibile agli usi agricoli e forestali “disciplinando l’eventuale riutilizzo, totale o parziale, della volumetria o della superficie, dei manufatti demoliti negli ambiti di urbanizzazione consolidata o in aree allo scopo individuate nel PI”.

Sia nella nuova lettera del comma 4 dell’art. 36, introdotta dall’articolo in commento, sia nel testo del comma 5 bis aggiunto al medesimo 36, è poi contenuto il riferimento all’art. 13, c. 1 lett. k), inteso a sottolineare come anche l’attribuzione dei crediti edilizi debba avvenire nel rispetto dei parametri di dimensionamento fissati dal PAT anche nel rispetto della legge sul contenimento del consumo del suolo.

Commento all’art. 24 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 24

Modifica dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel valutare le proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati.”.

Con la modifica introdotta dall’articolo 22 della legge in commento è stato aggiunto il comma 3 bis all’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Il citato articolo 18 ter – aggiunto dal comma 1 dell’articolo 3 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 – disciplina le varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita dettando per esse una apposita procedura in deroga a quanto previsto all’articolo 18, co. 8.

Per quanto qui interessa, la norma prevede che la giunta comunale possa adottare la suddetta variante urbanistica anche su richiesta dei soggetti interessati; a tal proposito, il comma di nuova introduzione dispone che, nel valutare le proposte, il Comune assicuri in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati.

Si tratta ovviamente di una modifica correlata alle finalità perseguite ed alle scelte operate dalla legge n. 14/2017 che, come noto, privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente.

Nella nuova normativa, infatti, tra gli obiettivi delle politiche territoriali, speciale importanza rivestono il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici.

Commento all’art. 23 l.r. n. 14/2017

di Roberto Travaglini

Art. 23

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all’articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.”.

  1. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”.

Sommario: 1. Il nuovo comma 5 bis 2. Il nuovo comma 72. Il nuovo comma 7bis.

L’art. 23 della l.r. n. 14/2004 interviene sull’art. 18 (Procedimento di formazione, efficacia e varianti al Piano degli interventi), aggiungendovi due commi, il 5 bis e il 7 bis e sostituendo il comma 7.

1. Il nuovo comma 5 bis

La disposizione si collega con quanto statuito dal nuovo art. 11 bis della l.r. n. 11/2004, introdotto dall’art. 19 della l.r. n. 14/2017, al cui commento si rinvia.

Se quest’ultima disposizione impone al Comune di trasmettere alla Giunta regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto in occasione della formazione del PI, così come di ogni sua variante, ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività che competono all’osservatorio della pianificazione urbanistica e territoriale di cui all’art. 8 della l.r. n. 11/2004, il nuovo comma 5 bis, inserito nell’art. 18 della medesima l.r. n. 11/2004, stabilisce che:

  1. di tale trasmissione il Comune è tenuto a dare contestuale notizia con pubblicazione nell’albo pretorio;
  2. la stessa trasmissione del quadro conoscitivo e del relativo aggiornamento costituisce una condizione per la pubblicazione del piano e, quindi, decorrendo dalla tale pubblicazione gli effetti del PI, ex art. 18, co. 6, la mancata trasmissione del quadro conoscitivo rappresenta adempimento necessario per la stessa efficacia del PI.

Appare evidente l’obiettivo della disposizione di indurre i Comuni ad alimentare l’osservatorio regionale, che viene ad assumere con la nuova l.r. n. 14/2017 un ruolo ancor più rilevante che per il passato, dovendo periodicamente relazionare sullo stato del consumo di suolo nei suoi diversi aspetti, quantitativi e qualitativi.

2. Il nuovo comma 7

La disposizione in rubrica riproduce pressoché letteralmente[1] l’originario comma 7 dell’art. 18 della l.r. n. 11/2004, cui fa peraltro seguire la precisazione che la nuova disciplina urbanistica deve essere adottata “entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6[2]; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.[3]

La norma risulta alquanto opportuna, in quanto fissa un termine sollecitatorio entro il quale il Comune è obbligato ad adottare (espressione da intendersi nella relativa accezione tecnica, come atto della Giunta, organo competente all’adozione del PI) la nuova disciplina, in sostituzione di quella contenuta nelle previsioni decadute per precedente decorso del quinquennio, così come di quella, transitoria, desumibile dall’art. 33 della l.r. n. 11/2004.[4]

Il termine sollecitatorio, che va a sostituire l’indeterminatezza della precedente versione della norma, è fissato in 180 giorni dalla decadenza delle previsioni contenute nel PI, trascorsi i quali la nuova versione del comma 7 dispone che “si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30”.[5]

3. Il nuovo comma 7 bis

È questa la novità inserita nel corpo dell’art. 18 della l.r. n. 11/2004 che, almeno ad avviso di chi scrive, presenta le maggiori difficoltà di coordinamento con il quadro complessivo della pianificazione urbanistica comunale e con quella di carattere operativo, costituita dal Piano degli interventi, in particolare.

Infatti, come già evidenziato nel commento alla nuova stesura dell’art. 18, comma 7, della l.r. n. 11/2004, il legislatore del 2017 lascia inalterata la struttura della pianificazione urbanistica comunale, che “si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI)[6]

Il PAT è chiamato a delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, ad individuarne le invarianti[7] e ha validità a tempo indeterminato[8], mentre il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio[9] ed assume un orizzonte di efficacia per le relative previsioni relative alle aree di trasformazione e/o espansione pari a cinque anni[10].

Il PI è stato quindi pensato – in linea con la riforma delineata nel Documento INU del 1995 – quale componente operativa del Piano regolatore comunale (PRC), destinato a riassorbire le finalità programmatorie che l’art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, attribuiva al PPA[11], fino a concepirlo quale sorta di “Piano del Sindaco”, che definisce le politiche urbanistiche e ambientali di un intero mandato amministrativo comunale.

In questo quadro, appare pienamente coerente l’idea di un PI che individui le aree di trasformazione o espansione soggette a pianificazione attuativa, previsioni quest’ultime la cui efficacia venga meno con il decorso di cinque anni dall’entrata in vigore del PI, qualora i corrispondenti PUA non siano stati, nel frattempo, approvati.[12]

Regime, quello dell’efficacia quinquennale, che accomuna le citate previsioni del PI a quelle aventi ad oggetto nuove infrastrutture ed aree per servizi, per le quali la decadenza è collegata alla mancata approvazione dei progetti esecutivi, nonché a quelle riguardanti i vincoli preordinati all’esproprio.

In virtù del disposto del comma 7 dell’art. 18 della l.r. n. 11/2004 il Comune che, una volta decadute le previsioni di PI sopra richiamate per decorso del quinquennio, le voglia riproporre, le inserisce nel nuovo PI – naturalmente a seguito della verifica della persistente congruità dei relativi contenuti con la pianificazione strutturale (PAT) ed esperite le opportune forme di consultazione dei cittadini, anche attraverso le procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 17, co. 4 – dando ad esse un nuovo orizzonte temporale pari a cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo piano operativo[13].

Ora il nuovo comma 7 bis dell’art. 18 della l.r. n. 11/2004 introduce una nuova, concorrente, sorte per le previsioni del PI aventi ad oggetto aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati nell’arco di validità quinquennale del PI: la possibilità, per gli aventi titolo, di chiedere al Comune una proroga del termine quinquennale e la conseguente possibilità per il Comune di “autorizzare” detta proroga, “previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale”.

Anche se la norma in commento non ne parla, trattandosi di “proroga” la relativa richiesta dovrebbe essere presentata al Comune prima della scadenza del termine che ne è oggetto.

La norma, ancora, non quantifica il periodo di proroga che può essere richiesto, che non necessariamente deve coincidere con la durata originaria (5 anni), perché se questo avesse voluto il legislatore, avrebbe fatto meglio ad utilizzare l’espressione “rinnovo”.

Il comune, a sua volta, è facoltizzato e non certo obbligato a concedere (la norma parla di “autorizzare”) la proroga, dovendo valutare la richiesta esercitando la stessa discrezionalità tecnico-amministrativa cui è tenuto nella normale redazione del PI.

In sostanza, il risultato per il cui conseguimento sembra essere stata concepita la disposizione in commento era e resta ancora raggiungibile anche attraverso l’ordinario procedimento di redazione e perfezionamento del “nuovo” PI, apparentemente con due soli elementi differenzianti tra le diverse “soluzioni” in campo:

  • nel caso della proroga di cui al comma 7 bis, l’efficacia delle previsioni di PI che ne costituiscono l’oggetto potrebbe non avere soluzione di continuità con il compiersi del quinquennio di validità del PI[14], mentre per “reinserimento” di tali previsioni nel PI senza ricorrere alla proroga, la nuova formulazione del comma 7 stabilisce che il nuovo PI debba essere adottato entro 180 giorni dalla decadenza, con eventuale ricorso, nel caso di mancato rispetto del termine, ai poteri sostitutivi di cui all’art. 30:
  • nel caso della proroga di cui al comma 7 bis, l’accoglibilità della relativa richiesta è subordinata al versamento del contributo “determinato (ndr.: dal comune) in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU”, mentre per il caso di normale “reinserimento” delle previsioni decadute nel nuovo PI né l’art. 18 della l.r. n. 11/2004, né altra disposizione regionale prevedono alcun “prelievo para-fiscale”.

Confermando il giudizio fortemente critico espresso riguardo ad altre formulazioni normative volte ad inserire nella pianificazione urbanistica momenti di fiscalità locale surrettizia, la norma in commento non può che lasciare perplessi, non fosse altro perché non affronta, né tanto meno chiarisce, il suo rapporto (di concorso, oppure di alternatività) con altre, presenti a livello primario statale[15], o di regolamentazione locale[16], che potrebbero astrattamente ritenersi applicabili anche alla fattispecie qui considerata.

Va, inoltre, sottolineato che il pagamento del contributo – determinato in misura non superiore all’1% del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU – non è “una tantum”, bensì va ripetuto entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale oggetto di proroga. Ritenendo che la proroga possa avere, al più, durata pari al termine originario, ciò significa che potrebbero aversi fino a 5 versamenti del contributo, che in ciascuna soluzione avrà l’ammontare definito dal comune, entro il limite fissato dalla norma in commento.

Il contributo viene finalizzato “ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione”, quest’ultima riferita, s’immagina, alle opere incongrue e agli elementi di degrado di cui all’art. 36, co. 1, della l.r. n. 11/2004, laddove alla relativa rimozione non provvedano gli aventi titolo a fronte del riconoscimento di un credito edilizio.[17]

Infine, la disposizione in esame stabilisce che “L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.

Laddove si ritenga che la richiesta di proroga debba essere sempre presentata prima della scadenza del termine da prorogare e che la relativa “autorizzazione” sia subordinata[18] al pagamento del contributo, si pongono, ad avviso di chi scrive, due problemi interpretativi, forieri di immaginabili incertezze operative:

  • nel caso di omesso versamento della prima “soluzione” del contributo, si può realmente parlare di “immediata decadenza”, o ci si trova, piuttosto, di fronte all’ assenza di una condizione cui è subordinata la concedibilità della proroga, mancando la quale la decadenza di perfeziona al compiersi del quinquennio di vigenza del PI?
  • l’esigenza del “previo versamento” si concilia con il termine fisso, indicato dal legislatore nel 31 dicembre di ogni anno, solo immaginando che quest’ultimo trovi applicazione esclusivamente alle corresponsioni del contributo successive alla prima, visto che questa deve precedere la concessione della proroga?

Quanto all’applicazione del comma 7 a fronte dell’omesso o parziale versamento del contributo, essa comporta che il Comune è comunque tenuto – pena il ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 30 – a conferire alle aree di trasformazione o espansione interessate dalla proroga venuta meno una specifica disciplina nel Piano degli interventi, la cui procedura di redazione rischia di moltiplicarsi in tanti episodi quanti solo gli aventi titolo in tutto o in parte “morosi” nel versamento del contributo.

Ciascuno di questi episodi, inoltre, dipende dai tempi e dalle modalità nelle quali si concretizza tale “morosità”, con il discutibile esito di lasciare il processo di pianificazione urbanistica comunale in balia di eventi del tutto estranei alla programmazione dell’Ente.

[1] L’unica diversità è ravvisabile con riferimento all’originario ultimo periodo, che recitava “In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33”, ora sostituito con “in tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree”.

[2] Art. 18 Procedimento di formazione, efficacia e varianti al Piano degli interventi

2 Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

  1. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
  2. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
  3. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
  4. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.

[3] Art. 30 – Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi

  1. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi promuovendo d’ufficio, ove possibile, la convocazione dell’organo comunale competente per la deliberazione dell’atto previsto oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell’atto o dell’adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della provincia nomina un commissario ad acta. All’atto dell’insediamento il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto ancorché in data successiva al termine assegnato

[4] Art. 33 – Aree non pianificate

  1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 18, comma 7.
  2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.
  3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

[5] Si veda la precedente nota 3.

[6] Art. 12, comma 1, l.r. n.11/2004. L’art. 13, comma 1, precisa che il PAT è redatto sulla base di previsioni decennali.

[7] Art. 12, comma 2, l.r. n.11/2004.

[8] Art. 14, comma 9, l.r. n.11/2004.

[9] Art. 12, comma 2, l.r. n.11/2004.

[10] Art. 18, comma 7, l.r. n.11/2004, sia nella versione originaria, sia in quella introdotta con l’art. 23 della l.r. n.14/2017.

[11] Nella Regione Veneto il PPA è stato disciplinato dagli artt. 19-21 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.

[12] Sul punto si veda TAR Veneto, Sez. II, 7 aprile 2017, n. 351.

[13] Nel caso dei vincoli preordinati all’esproprio, riconoscendo ai proprietari o altri aventi titolo espropriandi l’indennizzo di cui all’art. 34, comma 4, della l.r. n. 11/2004.

[14] L’uso del condizionale discende dal fatto che se la richiesta di proroga deve essere presentata prima del compiersi del quinquennio, la norma non prescrive affatto che la sua eventuale “autorizzazione” avvenga anch’essa prima della scadenza.

[15] Si pensi, ad esempio, all’art. 16, comma 4 d-ter), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, inserito dall’art. 17, comma 1, lett. g), numero 3), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

[16] NTO di PI, recanti la disciplina della “perequazione urbanistica”, che configurano obbligazioni a contenuto patrimoniale a carico dei titolari di aree oggetto di pianificazione, sulla base di asseriti plusvalori fondiari loro riconosciuti dalle “nuove” previsioni urbanistiche.

[17] Altra ipotesi potrebbe essere la demolizione di opere abusive, a norma dell’art. 31, comma 5, del DPR 380/2001, qualora non vi abbia provveduto il responsabile dell’abuso.

[18] La disposizione recita “La proroga può essere concessa previo versamento di un contributo”.

Commento all’art. 22 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 22

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a).”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.”.

Con la modifica introdotta dal comma 1 dell’articolo 22 della legge in commento è stato sostituito il comma 4 dell’articolo 17, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Il citato articolo 17 individua i contenuti del Piano degli Interventi (PI) che, in attuazione del PAT, disciplina gli interventi di trasformazione del territorio.

L’originaria versione del comma 4 attribuiva al Comune la possibilità di indire una procedura di evidenza pubblica al fine di individuare le aree da sottoporre ad interventi di urbanizzazione e riqualificazione.

Le proposte di intervento dovevano essere valutate in rapporto agli obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale individuati dal PAT; la procedura si concludeva con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’articolo 6 della medesima l.r. n. 11/2004.

Il confronto tra la disciplina del “vecchio” comma 4 e quella introdotta con l’articolo 22 della legge regionale 14/2017, consente di delineare un nuovo modello di pianificazione urbanistica che impone al Comune di verificare le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; di tale verifica deve essere dato atto nella relazione programmatica che rappresenta una delle componenti del Piano degli Interventi.

La verifica che il Comune è chiamato ad effettuare ai sensi del nuovo comma 4 si pone in coerenza con gli obiettivi individuati dall’art. 2, co. 1, lett. d) l.r. n. 11/2004, che prevede l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La legge, infatti, incentiva misure per promuovere e sostenere il riuso, la riqualificazione edilizia ed ambientale, la rigenerazione di aree già interessate da processi di edificazione.

Dalla disposizione in commento emerge in maniera chiara una nuova coscienza delle risorse territoriali, che ha indotto il legislatore regionale a rivedere il sistema insediativo esistente e ad individuare nuove e diverse forme di sviluppo urbano.

Il comma 2 dell’articolo 22 aggiunge il comma 4 bis all’articolo 17, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

La nuova norma, cha va letta in combinato disposto con quella del comma sopra commentato, disciplina l’ipotesi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 4, risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione.

In tali casi, il Comune deve innanzitutto procedere alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo “definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”.

Il Comune deve altresì attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

Tale procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6, cioè con un accordo pubblico-privato, che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

La nuova disposizione mostra non solo un diverso approccio al territorio, ma anche la grande attenzione rivolta alle specifiche necessità delle comunità locali con l’intento di rivitalizzare la città pubblica e promuoverne la fruibilità e la qualità urbana, ambientale ed architettonica in coerenza con le finalità enunciate nell’articolo 3 della legge regionale n. 14/2017.

Commento all’art. 21 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 21

Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“c bis) l’osservanza del limite quantitativo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f).”.

L’articolo 21 della legge in commento aggiunge la lettera c bis) al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. La disposizione riguarda le ipotesi in cui la Giunta provinciale può introdurre, in sede di approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), modifiche d’ufficio.

Oltre alle modifiche necessarie ad assicurare l’osservanza delle fattispecie previste nella formulazione originaria della norma (compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP; la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato; la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica), la Giunta provinciale può ora introdurre d’ufficio anche le modifiche necessarie a garantire “l’osservanza del limite quantitativo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f)”.

Tale disposizione, a sua volta, dispone che, a seguito dell’emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, il PAT, nel fissare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione di suddetto provvedimento.

La lettera f), co. 1, articolo 13 della legge regionale n. 11/2004 è stata introdotta dall’articolo 20 della legge in esame al cui commento, per brevità, si rimanda.

Nel caso in cui il procedimento di approvazione riguardi PAT di Comuni ubicati nel territorio metropolitano di Venezia, la competenza all’approvazione degli stessi e, quindi, anche all’introduzione di modifiche d’ufficio ai sensi dell’articolo in esame, è in capo alla Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, infatti, fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, co. 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, da parte della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale “esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

 

Commento all’art. 20 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 20

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;”.

2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituita:

“k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazione d’uso e per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;”.

3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“r bis) indica, anche in relazione agli effetti di cui all’articolo 48, comma 5 bis, quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo.”.

L’articolo 20 modifica l’art. 13 l.r. n. 23 aprile 2004, n. 11, sostituendo le lettere f) e k) del comma 1 (relative rispettivamente a SAU e ATO) e aggiungendo la lettera r bis) concernente la compatibilità del PRG – destinato a divenire PI – con il PAT.

La modifica più rilevante è sicuramente quella relativa all’abrogazione del meccanismo della SAU ora soppiantato dalle indicazioni del provvedimento con cui la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, co. 2, lettera a) della legge in esame, stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale.

Data la complessità della questione, pare utile esporre sinteticamente l’evoluzione normativa della lettera f) comma 1 dell’articolo 13, legge regionale n. 11/2004.

Come noto, il citato art. 13 prevede che il PAT, quale strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, da redigersi sulla base di previsioni decennali, fissi gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

In particolare, la lettera f), nella sua formulazione originaria, prevedeva che il PAT determinasse “[…]il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agraria utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c) ”.

Pertanto, il PAT doveva determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di Giunta regionale (Atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 3178 del 8 ottobre 2004 e successivamente modificato) e alla luce dei principi enunciati all’art. 2 della legge regionale 11/2004: tutela del paesaggio rurale e montano; tutela delle aree di importanza naturalistica; l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Si trattava, in buona sostanza, di contenere il fenomeno di consumo di suolo, anche in coerenza con le politiche regionali enunciate, nel corso degli anni, nel Piano di sviluppo rurale.

È di tutta evidenza che sia la disposizione di legge citata, sia i provvedimenti di Giunta regionale, emanati nel corso degli anni a partire dal 2004, erano fin da allora finalizzati a contenere il consumo del territorio agricolo, alla luce della consapevolezza che lo sviluppo economico della Regione aveva comportato nel corso degli anni una profonda trasformazione dell’assetto territoriale, con la sottrazione alla SAU di suoli destinati a processi di urbanizzazione e industrializzazione a carattere diffuso. L’unica eccezione all’individuazione del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile è stata introdotta dall’articolo 8, co. 1, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. Ai sensi di tale disposizione solo la Giunta regionale, sentita la provincia interessata, poteva consentire una deroga al limite quantitativo massimo ma solo ed esclusivamente per interventi di rilievo sovracomunale.

La finalità del contenimento del consumo di suolo, già presente nella originaria formulazione del testo della l.r. n. 11/2004, è ora affrontata in maniera compiuta nella l.r. n. 14/2017.

Il meccanismo della SAU, che negli anni ha trovato numerose difficoltà gestionali e interpretative tanto da aver reso necessario modificare l’atto di indirizzo approvato con DGR n. 3178/2004, è ora sostituito dal provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, tenendo conto delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai Comuni con la scheda informativa, nonché di vari fattori (specificità territoriali, in particolare di quelle montane, e di quelle relative ai Comuni ad alta tensione abitativa; caratteristiche qualitative, idrauliche e geologiche dei suoli e delle loro funzioni eco-sistemiche; produzioni agricole, tipicità agroalimentari, estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane; stato di fatto della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche; estensione del suolo già edificato, consistenza delle aree e degli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati; varianti verdi approvate dai comuni; interventi programmati dai Consorzi di sviluppo di cui all’art. 36, co. 5 l. n. 317/1991).

A seguito dell’emanazione di tale provvedimento regionale, il PAT, nel fissare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione di suddetto provvedimento. Considerato che il provvedimento di Giunta regionale è sottoposto a revisione almeno quinquennale, il PAT deve periodicamente aggiornare la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo. Ai sensi dell’articolo 2, co. 1, lettera a), per superficie naturale e seminaturale si intendono le superfici non impermeabilizzate situate all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e utilizzate o destinate a verde pubblico o ad uso pubblico, quelle costituenti continuità ambientale, ecologica e naturalistica con le superfici esterne della medesima natura, nonché quelle destinate all’attività agricola.

Poiché le innovazioni introdotte dall’articolo 20, co. 1, rappresentano una modifica sostanziale dei contenuti del PAT, il legislatore ha introdotto specifiche norme transitorie volte a garantire un graduale passaggio dal tradizionale concetto di SAU a quello di quantità massima interessata da consumo di suolo. In tal senso, dunque, va letta la disposizione di cui all’articolo 13, co. 7, della legge in commento che consente, per i PAT adottati, di concludere il procedimento secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

Infine, l’articolo 28 “Disposizioni transitorie per l’applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, prevede che le disposizioni di novellazione recate, tra l’altro, dall’articolo 20, co. 1, si applichino successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, co. 2, lett. a).

Per quanto concerne la sostituzione della formulazione della lettera k), si tratta di una modifica necessaria al fine di garantire il coordinamento con le altre disposizioni novellate della l.r. n. 11/2004, nonché con la nuova normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo. La nuova formulazione della lettera k) prevede ora che il PAT determini per ambiti territoriali, oltre ai i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti, le condizioni per lo sviluppo degli insediamenti, per i mutamenti di destinazioni d’uso anche i parametri per gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile. La disposizione va letta in combinato disposto con quella dell’articolo 7 della legge in commento dedicato alla rigenerazione urbana sostenibile e, in particolare con il comma 1, lettera a) che prevede che, sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale, il PAT individui gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile.

Il legislatore ha inoltre voluto evidenziare le finalità perseguite e, in particolare, l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e, soprattutto, il contenimento del consumo di suolo.

L’art. 20 l.r. n. 14/2017 introduce, infine, una nuova lettera, r bis), che prevede che il PAT indichi quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT stesso. Tale disposizione è stata suggerita dall’esigenza di garantire la corretta applicazione del comma 5 bis dell’art. 48 l.r. n. 11/2004 – introdotto con la l.r. n. 30/2010 – ai sensi del quale, a seguito dell’approvazione del PAT/PATI, il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT/PATI stesso, diventa a tutti gli effetti il PI, anticipando in tal modo, rispetto a quanto in origine previsto, la fine del regime transitorio.

La norma richiamata non dispone in merito alla formalizzazione di detta compatibilità dei contenuti del PRG con il PAT approvato, demandando in tal modo ad ogni amministrazione comunale l’onere di gestire la fase della gestione urbanistico edilizia del territorio, tra l’approvazione del PAT e quella del PI redatto e approvato ai sensi del citato art. 18 l.r. n. 11/2004.

Al fine di assicurare efficienza e certezza ai procedimenti urbanistici ed edilizi di competenza comunale, il legislatore regionale ha quindi previsto che il PAT espliciti quali previsioni e norme del PRG sono con esso compatibili in quanto attuano quanto previsto dal PAT e/o sono coerenti con gli obiettivi che lo stesso persegue o comunque non ne impediscono la futura attuazione.