Commento all’art. 24 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 24

Modifica dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel valutare le proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati.”.

Con la modifica introdotta dall’articolo 22 della legge in commento è stato aggiunto il comma 3 bis all’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Il citato articolo 18 ter – aggiunto dal comma 1 dell’articolo 3 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 – disciplina le varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita dettando per esse una apposita procedura in deroga a quanto previsto all’articolo 18, co. 8.

Per quanto qui interessa, la norma prevede che la giunta comunale possa adottare la suddetta variante urbanistica anche su richiesta dei soggetti interessati; a tal proposito, il comma di nuova introduzione dispone che, nel valutare le proposte, il Comune assicuri in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e ambiti urbanizzati dismessi o inutilizzati.

Si tratta ovviamente di una modifica correlata alle finalità perseguite ed alle scelte operate dalla legge n. 14/2017 che, come noto, privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che non comportano consumo di suolo, con l’obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente.

Nella nuova normativa, infatti, tra gli obiettivi delle politiche territoriali, speciale importanza rivestono il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici.

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