Commento all’art. 10 l.r. n. 14/2017

di Patrizia Petralia

Art. 10

Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione

1. È istituito un fondo regionale per:

a) il rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati di cui all’articolo 7;

b) il finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’articolo 7;

c) il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

2. Il fondo è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale previsto all’articolo 4, comma 2, lettera g); al fondo possono accedere enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati.

3. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, i criteri di riparto del fondo.

La disposizione in commento istituisce un fondo regionale per il finanziamento di alcune spese correlate agli interventi promossi dalla legge.

Le regole di funzionamento del fondo saranno fissate con il provvedimento della Giunta regionale previsto dall’art. 4 co. 2 lett. g), la cui adozione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa. Con tale atto la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individuerà l’ambito di intervento e l’articolazione del fondo, le modalità, i tempi e i criteri di presentazione delle domande, predisporrà i moduli da utilizzare per le istanze di accesso ai finanziamenti e stabilirà i criteri di riparto del fondo stesso. Le spese rimborsabili riguardano:

  1. la progettazione degli interventi di attuazione dei programmi di rigenerazione aventi ad oggetto lo sviluppo di tecniche di edificazione urbana innovative, ecocompatibili e a basso impatto energetico. Saranno così finanziabili le spese correlate a progetti di edifici e di spazi pubblici, caratterizzati da elevata qualità architettonica e dei costi di ideazione per rendere il progetto edilizio plurifunzionale, funzionali a consentire l’utilizzo flessibile degli immobili, che facilmente potranno, così progettati, essere modificati in relazione alle richieste del mercato; si eviterebbe in tal modo che gli edifici restino vuoti dopo un primo utilizzo, e vadano incontro ad un inevitabile degrado con inutile consumo di aree;
  2. la redazione di studi di fattibilità urbanistica e di valutazione economico-finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile descritti alla lettera a);
  3. la demolizione integrale di opere incongrue, di elementi di degrado e di manufatti che si trovano in aree con rischio idraulico o geologico o in fasce di rispetto stradale, previo accertamento, da parte del Comune, della sussistenza di un interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione, l’articolo 10 individua un ampio novero e di possibili beneficiari degli incentivi promossi attraverso il fondo: enti pubblici, organismi di diritto pubblico, associazioni e privati senza altro specificare.

Conseguentemente, occorrerà attendere i provvedimenti attuativi della legge per comprendere la reale estensione dei benefici che l’articolo prevede. Appare peraltro auspicabile che tutte le amministrazioni, regionali e locali, cogliendo occasioni offerte dall’Unione europea attraverso i numerosi fondi europei dedicati ai temi dello sviluppo sostenibile e alle smart cities, reperiscano ulteriori risorse da destinare a questo fondamentale progetto negli anni futuri. Invero, quelle indicate dall’articolo 16, appaiono sottodimensionate rispetto agli obiettivi ambiziosi posti dalla legge e, purtroppo, non sempre gli enti locali sono in grado a sfruttare al meglio tutte le occasioni per mettere in sinergia, combinandole, le scarse risorse offerte da diversi soggetti pubblici ovvero le opportunità che derivano dall’unione di investimenti pubblici con le risorse economiche ed intellettuali che i privati sono disponibili a mettere in campo.

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