Commento all’art. 16 l.r. n. 14/2017

di Patrizia Petralia

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposo dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

La norma finanziaria in commento fa riferimento esclusivo agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 e quantifica l’impegno di spesa per l’esercizio 2017, in euro 50.000, cui si fa fronte con le risorse che sono state assegnate alla Missione 08 “Assetto del territorio ed di edilizia abitativa”, Programma 08.01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, che è parte del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017-2019 previsto dall’art. 36, co. 3 d.lgs. n. 118/2011.

La Missione 08 del Documento è tutta indirizzata a realizzare il difficile equilibrio tra esigenze insediative e di sviluppo infrastrutturale e sostenibilità ambientale delle trasformazioni e con l’ormai indispensabile contenimento di consumo di suolo agricolo e naturale, col fine ultimo di garantire sicurezza del territorio, tutelare il paesaggio e in ultima analisi migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Tendenzialmente il Programma 08.01, con riguardo ad urbanistica e programmazione, considera prioritario promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree già interessate da processi di edificazione, orientando gli interventi edilizi verso ambiti già urbanizzati, degradati o dismessi.

Le azioni regionali vengono indirizzate a migliorare le relazioni fra lo spazio rurale, urbano e rete ecologica, attraverso la valorizzazione del suolo non edificato, la tutela delle superfici agricole per garantirne la fruibilità alle future generazioni, qualificando il paesaggio e preservando la resilienza del territorio agli eventi estremi.

Al finanziamento per gli esercizi successivi, in base al comma 2, si provvederà con futuri stanziamenti, ai sensi di quanto dispone l’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

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