Commento all’art. 22 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 22

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a).”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;

b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.”.

Con la modifica introdotta dal comma 1 dell’articolo 22 della legge in commento è stato sostituito il comma 4 dell’articolo 17, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Il citato articolo 17 individua i contenuti del Piano degli Interventi (PI) che, in attuazione del PAT, disciplina gli interventi di trasformazione del territorio.

L’originaria versione del comma 4 attribuiva al Comune la possibilità di indire una procedura di evidenza pubblica al fine di individuare le aree da sottoporre ad interventi di urbanizzazione e riqualificazione.

Le proposte di intervento dovevano essere valutate in rapporto agli obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale individuati dal PAT; la procedura si concludeva con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’articolo 6 della medesima l.r. n. 11/2004.

Il confronto tra la disciplina del “vecchio” comma 4 e quella introdotta con l’articolo 22 della legge regionale 14/2017, consente di delineare un nuovo modello di pianificazione urbanistica che impone al Comune di verificare le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; di tale verifica deve essere dato atto nella relazione programmatica che rappresenta una delle componenti del Piano degli Interventi.

La verifica che il Comune è chiamato ad effettuare ai sensi del nuovo comma 4 si pone in coerenza con gli obiettivi individuati dall’art. 2, co. 1, lett. d) l.r. n. 11/2004, che prevede l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La legge, infatti, incentiva misure per promuovere e sostenere il riuso, la riqualificazione edilizia ed ambientale, la rigenerazione di aree già interessate da processi di edificazione.

Dalla disposizione in commento emerge in maniera chiara una nuova coscienza delle risorse territoriali, che ha indotto il legislatore regionale a rivedere il sistema insediativo esistente e ad individuare nuove e diverse forme di sviluppo urbano.

Il comma 2 dell’articolo 22 aggiunge il comma 4 bis all’articolo 17, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

La nuova norma, cha va letta in combinato disposto con quella del comma sopra commentato, disciplina l’ipotesi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 4, risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione.

In tali casi, il Comune deve innanzitutto procedere alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo “definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”.

Il Comune deve altresì attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

Tale procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6, cioè con un accordo pubblico-privato, che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

La nuova disposizione mostra non solo un diverso approccio al territorio, ma anche la grande attenzione rivolta alle specifiche necessità delle comunità locali con l’intento di rivitalizzare la città pubblica e promuoverne la fruibilità e la qualità urbana, ambientale ed architettonica in coerenza con le finalità enunciate nell’articolo 3 della legge regionale n. 14/2017.

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