Commento all’art. 15 l.r. n. 14/2017

di Patrizia Petralia

Art. 15

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del presente Capo, indicando in particolare:

a) i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati ai sensi dell’articolo 7 e gli eventuali finanziamenti del fondo regionale di cui all’articolo 10;

b) gli accordi di programma per interventi di interesse regionale approvati ai sensi dell’articolo 11;

c) gli interventi di demolizione finanziati dal fondo regionale di cui all’articolo 10;

d) il numero dei comuni che hanno previsto nel PI le misure e gli interventi finalizzati alla riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all’articolo 5;

e) gli ambiti urbani degradati e le relative schede individuati ai sensi dell’articolo 6, suddivisi per comuni;

f) i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 5 e 6, suddivisi per comuni;

g) il numero dei comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 13, comma 10;

h) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie naturale e seminaturale, con particolare riferimento a quella agricola, recuperata o ripristinata a seguito degli interventi previsti dal presente Capo;

i) i piani e i progetti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera f), che si sono fregiati dello stemma e del logo della Regione.

2. La disposizione in commento ha il fine di prevedere forme di verifica periodica dello stato di attuazione della legge successivamente alla sua entrata in vigore. Una disposizione che di solito non si legge perché non la si ritiene di interesse per l’applicazione nell’immediato della legge, ma che assume significato a distanza di anni dall’entrata in vigore della disposizione.

L’art. 15 prevede che, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, quindi a giugno 2019, e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invii alla competente commissione consiliare, la Seconda Commissione, una relazione con cui dà informazione circa i programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati, gli accordi di programma assunti ai sensi dell’art. 11, gli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana sostenibile, gli ambiti urbani degradati con le loro schede suddivisi per Comuni e il numero di Comuni che hanno previsto nei loro PI le misure e gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici ai provvedimenti regionali di programmazione e di controllo del contenimento del consumo del suolo. Inoltre, la clausola prevede che relazione contenga la stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie recuperata o ripristinata all’uso naturale, i piani ed i progetti che hanno ottenuto lo stemma ed il logo della Regione perché riconosciuti “di particolare qualità e rilevanza, rappresentativi di una specifica cultura urbanistica e architettonica del Veneto”, secondo parametri assunti con l’atto di indirizzo regionale di cui al comma 2 lettera e) dell’art. 46 della l.r. n. 11 del 2004 (“legge urbanistica regionale”).

In passato, nella legislazione veneta, le clausole valutative sono state poco utilizzate e solo dagli anni 2000 in poi inserite nelle leggi di più recente approvazione. L’inserimento ormai consolidato nella legislazione di maggior rilievo ed impatto sul territorio e sull’assetto economico e sociale è certamente segno di crescente sensibilità al processo di miglioramento della qualità della legislazione e di valutazione delle politiche che le leggi avviano. Con l’approvazione dei nuovi Statuti regionali, dopo le riforme costituzionali del 1999, la valutazione, attraverso tali clausole, delle politiche degli esecutivi regionali, ha acquisito una nuova connotazione: non più un mero controllo delle politiche degli organi dell’esecutivo, bensì un contributo importante alla funzione legislativa e di indirizzo dei Consigli.

La rivalutata funzione di verifica degli effetti reali delle leggi sulla società civile trova ragione nella considerazione che un Consiglio regionale più consapevole degli effetti e delle conseguenze delle proprie leggi e delle politiche da esse attivate, viene messo realmente in grado di confrontarsi con il contesto sociale ed economico del territorio della regione. Questa nuova lettura della funzione di controllo dei Consigli ha trovato collocazione all’interno di molti Statuti. Nello Statuto Veneto, in particolare, l’art. 23 comma 2 prevede che “Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l’impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.” E tale ultima finalità è lo scopo perseguito dalla clausola valutativa dell’articolo 15, che impegna l’esecutivo a raccogliere tutti i dati indicati nella norma e renderli fruibili in primo luogo alla competente Commissione consiliare ma anche al Presidente e agli stessi componenti della Giunta, agli uffici regionali, agli enti locali; dati che, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere opportuno rendere pubblici, pur in forma sintetica, anche ai soggetti privati interessati alla materia.

Le importanti informazioni che l’articolo in commento richiama, tuttavia, non devono restare mero adempimento burocratico, un “gioco di società” che impegna gli uffici di Regione e Comuni e poi lascia indifferenti i politici. Una sfida così importante come quella lanciata con la l.r. n. 14/2017, richiede uno sforzo che deve andare oltre le procedure formali e indirizzare soprattutto la politica a verificare come gli interventi pubblici previsti nel testo di legge e nei suoi provvedimenti attuativi, abbiano trovato una loro traduzione concreta nella realtà, decidendo eventuali interventi normativi, a dimostrazione della capacità di riuscire a contemperare i problemi dell’ambiente con quelli dell’economia, di superare la nota antinomia tra i bisogni di sviluppo e la difesa del territorio, in ultima analisi, a dar prova di essere in grado di dare adeguate risposte alle esigenze delle collettività locali.

Oltre alla ricognizione, che è ovviamente preliminare alla valutazione degli effetti prodotti dalla attuazione della legge, essenziale e delicata sarà la fase successiva della analisi di tutti i dati rilevati per trarre dalle informazioni gli elementi di giudizio che poi potranno dare impulso politico agli eventuali interventi modificativi o integrativi della normativa. Infatti, solo una informazione corretta e completa potrà efficacemente reindirizzare l’attività della amministrazione della regione e degli enti locali, orientandole ad assumere provvedimenti che permettano di ridurre, anno dopo anno, il consumo del suolo e che restituiscano ai nostri centri urbani più degradati quegli aspetti architettonici “all’italiana”, in senso non solo estetico ma anche di fruibilità sociale, che il mondo ci invidia.

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