Commento all’art. 17 l.r. n. 14/2017

di Maurizio De Gennaro e Francesca Martini

Art. 17

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“2. L’osservatorio, in collaborazione con gli enti locali, raccoglie, gestisce ed elabora le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 10, ne promuove la conoscenza e la diffusione, verifica il costante aggiornamento delle banche dati territoriali, collabora con gli enti e le strutture locali competenti per l’elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali. A tali fini l’osservatorio promuove la più ampia collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con l’ARPAV.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’osservatorio redige una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi trasformazione territoriale in atto più rilevanti, sull’entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sulle aree degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile. L’osservatorio fornisce, inoltre, alla Giunta regionale i dati necessari per l’attuazione delle misure e delle disposizioni regionali finalizzate a contenere il consumo di suolo e a promuovere i processi di rigenerazione urbana sostenibile.”.

A seguito delle novità introdotte dal Capo I della legge in commento, il legislatore ha avvertito la necessità di modificare anche alcuni articoli della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 al fine di renderli coerenti con le nuove disposizioni. Tali innovazioni sono state inserite nel Capo II, recante “Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e relative disposizioni transitorie applicative”.

L’articolo 17 della legge in commento, che modifica l’articolo 8 della l.r. n. 11/2004, provvedendo alla sostituzione del comma 2 e all’integrazione del suo contenuto, introduce alcune importanti novità alla disciplina dell’Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica che annovera, tra le proprie finalità, quella di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione.

Il nuovo comma 2 prevede che l’Osservatorio raccolga, gestisca ed elabori le informazioni e i dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 10 della medesima legge (Quadro conoscitivo e basi informative) e ne promuova la conoscenza e la diffusione. A tali fini l’osservatorio promuove la più ampia collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Particolare rilievo assumono le funzioni assegnate all’Osservatorio dal comma 2 bis: esse, infatti, sono strettamente correlate alla disciplina regionale sul contenimento di consumo del suolo e all’obiettivo di ridurre progressivamente la copertura artificiale del territorio regionale. L’osservatorio, infatti, quale strumento strategico per il monitoraggio degli effetti e dell’attuazione delle varie normative e discipline, deve redigere una relazione annuale sullo stato del consumo di suolo nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, anche al fine di consentire alla Regione di raggiungere gli obiettivi individuati all’articolo 3 della l.r. n. 14/2017, al cui commento per brevità si rinvia.

Considerata l’ampiezza e l’importanza delle funzioni assegnate all’Osservatorio, le attività di trasformazione e tutela del territorio da parte di tutti i soggetti coinvolti non potrà prescindere dall’analisi e dalla valutazione dei dati forniti dall’Osservatorio che, come noto, collabora con gli enti e le strutture locali competenti per l’elaborazione delle politiche urbanistiche e territoriali, nonché con ISPRA e ARPAV.

La modifica e l’integrazione dell’art. 8 della l.r. n. 11/2004 pertanto si informano alle le strategie della Regione in materia di monitoraggio e controllo del territorio, garantendo la massima interoperabilità di implementazione delle banche dati che popolano il Sistema Informativo Territoriale (SIT) e integrando le funzionalità dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) relativamente alla gestione, documentazione e diffusione delle informazioni territoriali, secondo modalità user-friendly.

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