Commento all’art. 28 l.r. n. 14/2017

di Francesca Martini e Monica Tomaello

Art. 28

Disposizioni transitorie per l’applicazione delle modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Le disposizioni di novellazione recate dall’articolo 20, comma 1, dall’articolo 21, comma 1, dall’articolo 22, comma 2, con riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e dall’articolo 25, comma 4, si applicano successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e nei comuni interessati dal provvedimento medesimo.

L’articolo 28 della legge in commento detta le disposizioni transitorie strettamente connesse alle norme introdotte dall’articolo 20, co. 1, dall’articolo 21, co. 1, dall’articolo 22, co. 2, con riferimento alla modifica relativa alla lettera a) del comma 4 bis, e dall’articolo 25, co. 4. Tali disposizioni, ai sensi del medesimo articolo 28, si applicano successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, co. 2, lettera a) e nei Comuni interessati dal provvedimento medesimo. Come già ampiamente illustrato nelle pagine precedenti, con tale provvedimento la Giunta regionale fissa la quantità massima interessata da consumo di suolo nel territorio regionale.

Al fine di garantire un graduale passaggio dal tradizionale concetto di SAU a quello di quantità massima interessata da consumo di suolo, il legislatore ha previsto che la disposizione di cui all’articolo 20, co. 1, che sostituisce la lett. f) dell’articolo 13, l.r. n. 11/2004, si applichi successivamente alla pubblicazione del citato provvedimento di Giunta regionale. Analogamente la disposizione di cui all’articolo 21, co. 1, della legge in commento si applica successivamente alla pubblicazione del medesimo provvedimento di Giunta regionale. Si tratta, infatti, della norma che, modificando l’articolo 14 della l.r. n. 11/2004, individua una nuova fattispecie, in presenza della quale la Giunta provinciale può introdurre, in sede di approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), modifiche d’ufficio.

Il citato provvedimento di Giunta regionale risulta altresì necessario per poter applicare il comma 4 bis dell’articolo 17, l.r. n. 11/2004, così come introdotto dall’articolo 22, co. 2; tale disposizione impone al Comune di verificare, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, co. 1, lettera f), l.r. n. 11/2004 .

Analogamente, risulta indispensabile far riferimento all’ articolo 13, co. 1, lettera f), l.r. n. 11/2004 per l’individuazione, da parte del Comune, degli ambiti e delle aree da destinare alla rilocalizzazione e alla ricomposizione insediativa di edifici demoliti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 36, co. 5 bis, l.r. n. 11/2004, così come modificato dall’articolo 25, co. 4 della legge in commento.

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