Commento all’art. 27 l.r. n. 14/2017

di Giorgio Migotto

Art. 27

Modifica dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:

“g bis) la metodologia per la definizione dei bilanci energetici in ambito comunale ed intercomunale e i sussidi operativi per la messa a punto delle misure e delle azioni di governo del territorio finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti, al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private, alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano, in accordo con il piano energetico regionale e con le disposizioni statali e regionali in materia.”.

Nel complessivo quadro di riordino, attuato dalla l.r. n. 14/17, il legislatore regionale non poteva tralasciare di intervenire anche su alcuni aspetti legati alle prestazioni energetiche dei singoli fabbricati, nonché, in un’ottica più generale di contenimento energetico, di intere aree o quartieri delle nostre città, introducendo il concetto di “bilancio energetico” di ambito comunale ed intercomunale.

In qualche modo, una sorta di “certificazione di comportamenti energetici virtuosi della collettività”, in un contesto di partecipazione e fruizione pubblica, volta ad interventi di efficientamento energetico di ampio respiro.

Tali tematiche trovano definizione nell’introduzione, all’interno della l.r. n.. 11/04 “Norme per il governo del territorio” e, precisamente, all’articolo 46, “Attività di indirizzo”, del concetto di “bilancio energetico” di livello comunale e intercomunale, inteso quale risultato finale di un insieme di “buone pratiche”, volte al contenimento complessivo dei consumi energetici degli edifici, sia pubblici che privati, delle reti di distribuzione dell’energia, il tutto in accordo con le direttive e le linee già individuate nel piano energetico regionale, di cui alla deliberazione consiliare n. 6 del 9 febbraio 2017.

Coerentemente con i principi generali, enunciati all’articolo 1, l’innovativa norma regionale sul contenimento del consumo di suolo prevede la riqualificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da attuarsi, anche attraverso la riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, quando quest’ultimo, presenti caratteristiche di “degrado edilizio”.

Un “degrado edilizio” che in alcuni casi diventa anche “degrado urbanistico”, che possiamo riscontrare non solo analizzando le matrici ambientali di un determinato contesto abitativo, ma anche, a scala ridotta, esaminando gli aspetti statico-strutturali o il profilo squisitamente prestazionale-energetico di un fabbricato.

Risparmio energetico e contenimento del consumo energetico, efficientamento degli edifici, rigenerazione urbana ed edilizia sostenibile, sono termini che anni fa, il più delle volte, sentivamo pronunciare in occasione di convegni, mostre o presentazioni di libri di autori o progettisti che potevano apparire, per certi versi, come dei sognatori quasi disincantati, ignari dell’esistenza di certi contesti di degrado e abbandono di alcune periferie urbane, sorte in anni in cui il boom edilizio e la speculazione poca attenzione rivolgevano alla qualità degli edifici, concentrandosi, il più delle volte, sulla sola quantità, sui metri cubi o sui metri quadri da mettere sul mercato al miglior prezzo.

La realtà, oggi, ci dimostra che quei sognatori avevano ragione.

Chi, in maniera avveduta e precorrendo i tempi, ha realizzato, negli anni scorsi, edifici energeticamente efficienti indiscutibilmente aveva visto giusto, non solo in termini di qualità della vita da parte dei fruitori, ma anche, visti i continui rincari della bolletta energetica, in termini di risparmio economico e di maggiore appetibilità e valore del fabbricato nel momento in cui si fosse manifestata la necessità di metterlo in vendita.

Nello specifico, l’articolo 27 della legge regionale n. 14/17, aggiungendo la lettera g bis), al comma 2, dell’articolo 46 “Attività di indirizzo”, della l.r. n. 11/04, attribuisce alla Giunta regionale il compito di provvedere, tramite l’adozione di appositi provvedimenti:

  • al contenimento dei consumi energetici degli insediamenti;
  • al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e delle strutture pubbliche e private;
  • alla razionalizzazione delle reti di produzione e distribuzione di energia in ambito urbano;

il tutto in accordo, e non poteva essere diversamente, con quanto previsto dal piano energetico regionale e dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

A tale proposito, il quadro di riferimento, in materia di contenimento ed efficientamento energetico dei fabbricati con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è assai articolato, considerato l’ambito del presente contributo, si rimanda ai contenuti del “Piano energetico regionale – Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”- Deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017, Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 20 del 21/02/2017.

In materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici si segnalano, le novità introdotte dai decreti emanati, in data 26 giugno 2015, dal Ministro dello Sviluppo Economico (G.U. n. 162 del 15.07.2015).

Su scala regionale, invece, appare doveroso qui ricordare alcune norme finalizzate all’incentivazione delle fonti di energia rinnovabili ed all’efficientamento e riqualificazione energetica degli edifici.

La legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” affronta opportunamente il tema della ‘bioedilizia’ ed in genere dell’edilizia sostenibile basata sulla realizzazione del manufatto edilizio secondo principi di compatibilità dello stesso con l’ambiente.

Obiettivi della legge sono il miglioramento della qualità della vita, il benessere e la salute dell’uomo, privilegiando azioni volte a favorire il risparmio energetico e l’impiego delle fonti rinnovabili con il riutilizzo delle acque piovane, utilizzando materiali da costruzione e componenti per l’edilizia, che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo. Una legge che, pare opportuno qui ricordare, privilegia l’impiego di manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

Una menzione particolare deve poi essere riservata al “Piano Casa”.

La legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ha avuto nel Veneto un “successo” che potremmo definire clamoroso ed inaspettato. Il Piano Casa, la cui efficacia è durata fino al 31.3.2019, ha avuto il fine di promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente favorendo l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

In questi anni di vigenza della legge sono stati decine di migliaia gli interventi di ampliamento resi possibili dal Piano Casa. Interventi edilizi che, oltre una certa soglia, prevedono                obbligatoriamente l’utilizzo di tecnologie che impieghino l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW o un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne migliori la prestazione energetica. Incentivi sono anche previsti per gli interventi di messa in sicurezza sismica.

Gli ultimi dati elaborati dagli Uffici regionali che si occupano del monitoraggio del Piano Casa confermano inoltre una ripresa degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione degli edifici in classe energetica A, previsti dall’articolo 3. Ciò significa che, coerentemente con i principi e le finalità rinvenibili anche nella l.r. n. 14/17, il Piano Casa promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente al 31 ottobre 2013 mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Le premialità stabilite dall’art. 3 prevedono incrementi volumetrici fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio alla corrispondente classe A.

L’incremento volumetrico può arrivare fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.

Ricordiamo inoltre, i benefici previsti dall’art. 5 del Piano Casa “Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari” che incentivano la realizzazione di sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, la realizzazione di pensiline e tettoie fotovoltaiche.

I benefici previsti dall’articolo 7 “Oneri e incentivi , qualora l’intervento riguardi la prima casa di abitazione e vi sia il concomitante utilizzo di 3kW di energia derivante da una qualsiasi delle fonti di energia rinnovabile, si concretizzano nell’esonero totale dal versamento del contributo di costruzione.

A seguito dell’abrogazione della legge sul “Piano Casa” la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, “Veneto 2050”, che ha ripreso le misure incentivanti e premiali previste dalla legge sul “Piano Casa”, modificandone però le finalità. Anche la legge “Veneto 2050” introduce infatti incentivi volumetrici e misure premiali legati all’esecuzione di interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, ma tali incentivi sono finalizzati a conseguire un incremento della qualità edilizia e dell’efficienza energetica dei fabbricati nonché al fine di promuovere forme di rigenerazione e riqualificazione di aree abbandonate o la demolizione di edifici incongrui.

In definitiva, le novità introdotte dall’articolo 27 della l.r. n. 14/17 vanno ad ampliare la gamma di interventi, già previsti da alcune norme regionali, volti a migliorare l’efficienza energetica non solo del singolo fabbricato o gruppo di edifici, ma in una visione più generalizzata, estesa all’intero Comune o ad un insieme di Comuni.

Un approccio nuovo, attento e sensibile ad un utilizzo avveduto delle risorse di cui disponiamo, specialmente di quelle che non saranno più rinnovabili nel tempo, delle quali dobbiamo avere grande cura attraverso un utilizzo consapevole e responsabile, soprattutto nei confronti delle generazioni a venire.

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