Commento all’art. 13 l.r. n. 14/2019

ARTICOLO 13
Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio, la Commissione per la qualità e la bellezza architettonica, nominata dal Consiglio regionale.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e la durata della Commissione sono stabilite con provvedimento di Giunta regionale.
3. La Commissione predispone studi, raccoglie dati e formula proposte finalizzate alla promozione della qualità e della bellezza nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio e redige, con cadenza biennale, un rapporto contenente il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. La Commissione può svolgere, altresì, funzione consultiva non vincolante per gli interventi di particolare rilevanza sotto il profilo della loro complessità ed incidenza sulla forma urbana, sull’assetto territoriale e sul paesaggio.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, per i quali la Commissione ritenga di segnalare l’elevata qualità progettuale raggiunta, i comuni possono ridurre il contributo di costruzione di una percentuale compresa tra un minimo del 20 e un massimo del 50 per cento.

Commento all’art. 13 l.r. n. 14/2019: A. Considerazioni generali e sistematiche  – B. Analisi normativa

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