Commento all’art. 20 l.r. n. 14/2019

di Monica Tomaello

Articolo 20
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La legge, stante la scadenza dei termini di applicabilità della precedente normativa, è stata promulgata con rapidità e pubblicata nel BUR n. 32 del 5 aprile 2019. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, cioè, il 6 aprile 2019.

A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell’articolo 24, comma 1 dello Statuto del Veneto (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), la legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, di regola, entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi come, per l’appunto, è avvenuto in questo caso.

Il 6 aprile 2019, rappresentando il giorno di entrata in vigore della legge, costituisce anche la data iniziale da cui computare il decorso dei vari termini di scadenza posti dal Legislatore. Ci si riferisce, in particolare, ai termini fissati ai commi 1 e 7 dell’articolo 4 che prevedono, l’uno, l’emanazione da parte della Giunta regionale di una specifica disciplina per i crediti da rinaturalizzazione e, l’altro, l’istituzione del RECRED da parte dei comuni non dotati di PAT rispettivamente entro quattro e tre mesi dall’entrata in vigore di “Veneto 2050”. Il termine del comma 2, invece, relativo all’approvazione da parte dei comuni della variante di adeguamento è collegato all’adozione del provvedimento di Giunta disciplinante i crediti da rinaturalizzazione.

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