Commento all’Allegato A alla l.r. n. 14/2019

di Massimo Cavazzana

Allegato A

Sommario: 1. Cenni generali2. Interventi di eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio3. Interventi che portino ad una prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4 4. Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio5. Utilizzo di materiali di recupero6. Utilizzo di coperture a verde per 50 mq (o 50% nel caso di unità produttive)7. Realizzazione di pareti ventilate8. Isolamento acustico di Classe II 9. Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento10. Rimozione e smaltimento cemento amianto11. Utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento12. Utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti energetiche rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 Kw

1. Cenni generali

I criteri riportati nell’allegato A individuano le categorie e le specifiche tecniche degli elementi di riqualificazione che consentono l’applicazione della maggiorazione volumetrica negli interventi di ampliamento e riqualificazione edilizia previsti dagli articoli 6 e 7 della l.r. n. 14/2019. Le misure indicate nell’allegato hanno lo scopo di incentivare il miglioramento della qualità costruttiva degli edifici, incrementandone l’efficienza energetica, riducendone l’impatto ambientale e migliorandone gli aspetti strutturali.

I criteri indirizzano verso prestazioni tali da perseguire: (i) la sicurezza strutturale; (ii) la riduzione dei consumi dell’edificio; (iii) l’efficienza energetica; (iv) l’impatto sull’ambiente e (v) l’impatto salute dell’uomo.

La finalità è quella di favorire la realizzazione di edifici sempre più innovativi, strutturalmente più performanti, a consumo energetico “zero”, a ridotto consumo di acqua, nonché l’utilizzo di materiali che nel loro ciclo di vita comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo garantiscano un elevato comfort.

I criteri indicati nell’Allegato A garantiscono una valutazione oggettiva e misurabile della qualità degli interventi, attraverso l’impiego di metodi di verifica conformi alle norme tecniche e leggi nazionali di riferimento.

La necessità di legare gli incrementi volumetrici ad azioni specifiche da eseguire risponde alle finalità enunciate dall’articolo 1 della legge e, quindi, alla ricerca di una maggiore qualità architettonica, una sostenibilità ed efficienza ambientale, attivare procedure in grado di favorire l’economia circolare e la bioedilizia, favorire la valorizzazione del paesaggio, la rinaturalizzazione del territorio.

Di seguito si analizzano e si commentano i singoli punti dell’allegato tecnico sui punteggi relativi all’ottenimento della premialità.

L’allegato è suddiviso in due parti.

La prima parte dell’allegato riporta la tabella degli interventi che permettono di ottenere l’ulteriore incremento per gli interventi di ampliamento previsti dall’articolo 6 della legge, differenziati a seconda se riguardano interventi residenziali o non residenziali.

Per gli interventi di ampliamento su edifici residenziali trovano applicazione le seguenti categorie:

  • eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
  • prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4
  • messa in sicurezza sismica dell’intero edificio
  • utilizzo di materiali di recupero per ampliamento
  • utilizzo di coperture a verde per 50 mq su ampliamento
  • realizzazione di pareti ventilate
  • isolamento acustico classe II su ampliamento
  • adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento
  • rimozione e smaltimento cemento amianto sull’edificio esistente
  • utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento
  • utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, con una potenza non inferiore a 3 kW.

Per gli edifici non residenziali trovano applicazione le seguenti categorie.

  • eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
  • prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4
  • messa in sicurezza sismica dell’intero edificio
  • utilizzo di materiali di recupero per ampliamento
  • utilizzo di coperture a verde per 50% della nuova superficie coperta per ampliamento
  • realizzazione di pareti ventilate
  • isolamento acustico classe II su ampliamento
  • adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento
  • rimozione e smaltimento cemento amianto sull’edificio esistente
  • utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento
  • utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, con una potenza non inferiore a 3 kW

La seconda parte dell’Allegato elenca gli interventi che permettono di elevare la percentuale massima dell’incremento consentito per gli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall’articolo 7 della legge, egualmente differenziati per gli edifici a destinazione residenziale e per gli edifici a destinazione non Residenziale.

Per gli interventi su edifici residenziali trovano applicazione le seguenti categorie:

  • Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
  • Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4
  • Utilizzo di materiali di recupero
  • Utilizzo di coperture a verde per 50 mq
  • Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio
  • Isolamento acustico classe II
  • Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane
  • Utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento
  • Rimozione e smaltimento amianto sull’edificio esistente

Per gli edifici non residenziali trovano applicazione le seguenti categorie.

  • Eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio
  • Prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4
  • Utilizzo di materiali di recupero
  • Utilizzo di coperture a verde per 50% della copertura
  • Realizzazione di pareti ventilate su tutto l’edificio
  • Isolamento acustico classe II
  • Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane
  • Utilizzo del BIM (Building Information Modeling) e/o del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento
  • Rimozione e smaltimento amianto sull’edificio esistente

Ad ognuna di queste azioni è associata una percentuale che è relativa al massimo aumento relativo alla singola azione.

Il limite massimo di ampliamento derivante da queste azioni è pari al 25% che complessivamente porta, come previsto all’articolo 6 comma 4, ad un ampliamento consentito del 40%

Per le demolizioni e ricostruzioni invece si può accedere ad una premialità sul volume o la superficie pari ad un ulteriore 35% che porta, come specificato all’art. 7 comma 3, ad una percentuale massima consentita del 60%.

2. Interventi di eliminazione barriere architettoniche su tutto edificio

Il primo criterio premiante riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche ed è presente in tutti gli elenchi: ampliamento e demolizione e ricostruzione.

In relazione agli interventi di ampliamento, assodato che l’ampliamento per sua natura dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, risulta evidente che per ottenere la premialità prevista dalla scheda, il 10% di ulteriore ampliamento sul volume o la superficie esistente, si dovrà intervenire “regolarizzando” le parti esistenti ed intervenendo pertanto, a titolo di esempio, regolarizzando bagni, scale, percorsi interni ed esterni.

Diversamente, nel caso di interventi che importano la demolizione e la ricostruzione di un edificio, questa premialità appare a nostro avviso ridondante, in quanto l’obiettivo di abbattimento delle barriere architettoniche del fabbricato sarebbe stato comunque raggiunto, dato che il costruendo edificio viene considerato dal punto di vista normativo pari ad una nuova costruzione e pertanto dovrà essere rispettoso della normativa attuale.

Tale intervento, in ogni caso, dovrà essere evidenziato nelle tavole progettuali e verificato attraverso la produzione di una dichiarazione finale di corretta esecuzione da parte della DD.LL.

3. Interventi che portino ad una prestazione energetica dell’intero edificio corrispondente alla classe A4

Anche questa attività risulta essere comune a tutti gli interventi: ampliamento e demolizione e ricostruzione sia residenziale che non residenziale.

L’intervento consente un aumento fino al 15% a fronte del raggiungimento della classe energetica A4 su tutto l’edificio, fatta eccezione per i locali che, secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. n. 192/2005 e dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 non rilevano ai fini della determinazione del calcolo della prestazione energetica (es. box, cantine, depositi, parcheggi e, negli immobili a destinazione industriale, per gli ambienti riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo).

Obiettivo che può essere raggiunto solo a fronte di un intervento globale su tutto l’edificio, tale da interessare sia l’isolamento dell’edificio gli impianti. L’intervento dovrà rispettare le prescrizioni del decreto interministeriale 26 giugno 2015.

La Classe A4 sarà dunque raggiunta qualora si realizzi un valore del coefficiente EPgl, nren minore del 40% rispetto al valore standard (2019/21). Si tratta del coefficiente che indica la quantità annua di energia primaria non rinnovabile necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, divisa per la superficie utile dell’edificio ed espresso in kWh/m2 anno.

Tale requisito, non banale, è dipendente da diversi fattori interdisciplinari che riguardano sia l’architettura dell’edificio, la dotazione di isolamento, l’eliminazione dei ponti termici e l’impiantistica di cui è dotato l’edificio oltre che dalla scelta di produzione energetica, rinnovabile o meno.

Il risultato si ottiene pertanto con un intervento ed uno studio proprio dell’edificio considerato e non è standardizzabile, si ottiene rispettando i parametri indicati nel decreto interministeriale del 26 giugno 2015 e in particolare nei criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici.

Tale requisito deve essere dimostrato attraverso elaborati progettuali quali il deposito della relazione energetica di progetto e l’APE finale oltre alle dichiarazioni di rispondenza del realizzato e del progetto firmate dalla direzione lavori.

4. Messa in sicurezza sismica dell’intero edificio

Tale intervento è previsto per il solo ampliamento, considerato che nella demolizione e ricostruzione la realizzazione in sicurezza sismica è un requisito dovuto per legge.

Per l’ampliamento, se si procede all’intervento di messa in sicurezza dell’intero edificio, è previsto un incremento di volume o della superficie fino ad un ulteriore 15%.

Le nuove Norme tecniche delle costruzioni (DM 17 gennaio 2018) forniscono le metodologie per la valutazione e le metodologie progettuali per la progettazione e la realizzazione di interventi per portare l’edificio ad una o più classi superiori.

È opportuno ricordare che il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico, dipende da un’interazione di fattori ed è funzione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

In particolare, è valida la relazione:

Rischio = Pericolosità • Vulnerabilità • Esposizione

Dove la pericolosità: è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); ed è legata alla zona sismica in cui si trova l’edificio, la vulnerabilità: consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma ed è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma; e l’esposizione: che è la valutazione socio/economica delle conseguenze ed è legata ai contesti delle comunità.

Le classi di rischio sismico applicabili agli edifici sono le seguenti: classe A+ (minor rischio), classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe F, classe G (maggior rischio).

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi: il metodo convenzionale ed il metodo semplificato.

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio. È indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione. Esso è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 20080 e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione

sia nello stato di fatto, sia nello stato conseguente intervento progettato.

Dopo aver definito la classe di rischio sismico sullo stato di fatto, si procede a individuare gli interventi locali per lo stato di progetto, che consentono di guadagnare una classe di rischio sismico.

Come sopra descritto il passaggio ad una o più classi superiori di rischio sismico dell’edificio porta alla possibilità di ottenere un incremento per un ulteriore 15% (sempre entro i limiti complessivi del comma 4 dell’articolo 6)

La verifica del requisito si ottiene attraverso la progettazione strutturale depositata in comune e il successivo collaudo statico nonché dalla dichiarazione del direttore dei lavori sul rispetto del progetto sulle opere realizzate

5. Utilizzo di materiali di recupero

Questa categoria di azioni è prevista sia per gli interventi di ampliamento che per quelli di demolizione e consente un ampliamento del volume o della superficie fino al 5%.

Si applica solo sulla parte oggetto di intervento se relativa alla categoria degli ampliamenti mentre vale per tutto l’edificio sulle demolizioni e ricostruzioni e, in ambedue i casi, richiama specificatamente la recente normativa sui Criteri minimi ambientali.

Per soddisfare i requisiti previsti dalla scheda in commento, il cui fine è quello di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, alcuni materiali devono prevedere una quota minima di riciclato, conformemente a quanto indicato dai CAM (art 2,4,2 e successivi), calcolato in peso:

  1. almeno 5% per i calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati
  2. almeno 10% per i laterizi da muratura e solai
  3. almeno 5% per i laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a vista
  4. almeno 70% per acciaio strutturale da forno elettrico
  5. almeno 10% per acciaio strutturale da ciclo integrale
  6. almeno 30% per materie plastiche (ad eccezione di usi specifici)
  7. solo materiale di recupero per murature in pietrame o miste
  8. almeno 5% per lastre di cartongesso per tramezzature e controsoffitti

Come previsto nella normativa CAM non tutti i materiali da costruzione sono presi in considerazione. A fronte di tale specifica, fermo restando per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale, si ritiene che per ottemperare ai requisiti previsti dalla scheda e ottenere la premialità prevista si possono considerare solo i materiali citati dalla norma nelle percentuali sopra descritte.

La verifica delle percentuali dovrà essere effettuata attraverso il deposito dei certificati dei materiali utilizzati che dovranno permettere la verifica delle percentuali sopra descritte.

Si evidenzia tra l’altro come sia necessaria la certificazione del prodotto, fornita dal produttore, e che non sia sufficiente a dimostrare tale requisito la semplice dichiarazione resa da parte della committenza o della direzione lavori.

Tale requisito pertanto risulta, nell’intenzione del legislatore, una leva per portare nel mercato specifiche e caratteristiche fino ad oggi previste unicamente per i lavori pubblici.

6. Utilizzo di coperture a verde per 50 mq (o 50% nel caso di unità produttive)

Anche questa categoria di azioni è prevista per tutti gli interventi di ampliamento e ricostruzione ammessi dalla legge.

L’intervento in particolare prevede un raggiungimento di una metratura limite per gli interventi residenziali mentre prevede un parametro percentuale per gli interventi non residenziali.

La scheda prevede, per il residenziale, una premialità fino al 5% di incremento ulteriore, a fronte della realizzazione di un tetto verde con una superficie minima di 50 mq.

La scelta di indicare una superficie minima è dettata dalla necessità di assicurare che le azioni intraprese sulla base di tale scheda siano sufficientemente significative e non meramente strumentali al conseguimento della premialità. Tuttavia, la superficie indicata è una dimensione rilevante se rapportata agli interventi di ampliamento residenziali, tale scelta metrica si pone pertanto come elemento limitante per l’uso di questa azione specifica.

Per gli interventi non residenziali, si richiede invece la realizzazione di almeno il 50% della copertura di ampliamento (anche nel caso di sopraelevazione) con la tipologia del tetto verde, quindi con la possibilità di interventi di dimensioni minime per piccoli stabili ad uso non residenziale, come ad interventi molto importanti dal punto di vista metrico per i classici edifici industriali (capannoni) molto presenti nel nostro tessuto edilizio.

Appare opportuno operare un attento monitoraggio dell’uso di questa specifica in modo da poter intervenire in futuro per poter permettere la diffusione sperata di questa tipologia edilizia.

Per quanto riguarda la parte tecnica, la verifica del rispetto dei requisiti viene effettuata attraverso gli elaborati progettuali e la dichiarazione di corretta messa in opera da parte della DD.LL.

7. Realizzazione di pareti ventilate

Il criterio viene previsto dalla norma per tutte le categorie di interventi e richiede che l’azione sia posta in essere sull’intero edificio, compresa dunque la parte esistente per quanto riguarda gli interventi di ampiamento, e prevede una percentuale premiante del 10%.

La scheda evidenzia le norme UNI da rispettare per la realizzazione della parete ventilata.

La scelta di intervenire in detto ambito segue le finalità di ridurre il fabbisogno invernale ed estivo degli edifici attraverso la regolarizzazione delle temperature superficiali dell’involucro edilizio.

Inoltre, la possibilità di intervenire attraverso la realizzazione di pareti ventilate, in particolare per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, permette di elevare la qualità architettonica dell’edificato esistente.

8. Isolamento acustico di Classe II

Si prevede che il raggiungimento della Classe II di isolamento acustico, come definita dalla norma UNI 11367 consenta il riconoscimento di un incremento aggiuntivo pari al 5% del volume o della superficie.

Il fine è quello di perseguire la qualità architettonica superando i valori minimi di norma e portando i limiti di isolamento acustico almeno alla Classe II per i nuovi elementi costruiti per l’ampliamento.

Tale intervento pertanto dovrà essere adeguatamente specificato e verificato attraverso opportuni elaborati progettuali (relazione, tavole con evidenziate stratigrafie e nodi termici) e opportuna dichiarazione del DD.LL. sulla rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

9. Adozione di sistemi di recupero per le acque piovane su ampliamento

Tale azione è ammessa per tutti gli interventi previsti dalla legge.

Il fine dell’azione è quello di premiare la sostenibilità ambientale, intervenendo e rendendo premiante, per il 5% della superficie o del volume, il recupero di acqua piovana.

La scheda permette, partendo da alcuni dati ricavabili in letteratura, di determinare il volume minimo del serbatoio che permette di ottenere la premialità prevista.

Il calcolo prevede pertanto di determinare il fabbisogno annuale di acqua piovana, ricavato dai dati dell’utenza e dalle dimensioni del verde pertinenziale e la resa dell’acqua piovana ricavata dalla precipitazione media locale opportunamente tarata (coefficiente di deflusso, ecc.); in base ai valori di questi due parametri si può determinare il valore minimo del serbatoio che permette di ottenere la premialità prevista.

10. Rimozione e smaltimento cemento amianto

La scheda prevede un’azione finalizzata a perseguire la sostenibilità e la qualità architettonica attraverso la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto presenti nell’edificio da ampliare.

Tale azione è valida sia per l’ampliamento che per la demolizione e ricostruzione.

Tale premialità, verificata attraverso l’individuazione del luogo dove dovrà essere smaltito il materiale rimosso, dovrebbe agevolare l’eliminazione dell’amianto ancora presente negli edifici esistenti e favorire la bonifica di tale materiale dal patrimonio edilizio esistente.

11. Utilizzo del BACS (Building Automation Control System) nella progettazione dell’intervento

Il criterio persegue la qualità architettonica e l’efficienza attraverso l’automazione dei sistemi di gestione dell’edificio.

Si prevede la realizzazione dell’automazione dell’impianto di termoregolazione relativo all’intero edificio tale da portare l’edificio in classe A BACS come da UNI 15232:2017.

In base alla norma sopracitata, bisogna intervenire sui parametri relativi al riscaldamento e al raffrescamento necessari ad ottenere la qualificazione in classe A BACS relativamente a queste due funzionalità.

Tele intervento dovrà essere dimostrato da adeguati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni della direzione lavori di rispondenza alla pratica progettuale.

12. Utilizzo di tecnologie, che prevedono l’uso delle fonti energetiche rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 Kw

Il contenuto della scheda si pone in continuità con gli obiettivi già perseguiti dalla l.r. n. 14/2009 sul Piano Casa, che attribuiva premialità aggiuntive per gli interventi che avessero portato al raggiungimento di una quota di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La scheda rinvia, nella determinazione delle fonti rinnovabili alle quali è possibile ricorrere, all’Allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011; tuttavia, tale elenco potrebbe essere in un prossimo futuro limitato alle sole fonti solari e ad altre fonti a zero emissioni, eliminando, ad esempio, le fonti a biomassa, che generano emissioni di particolato e che potrebbero determinare un aggravio dei parametri di particolato e PM10 presenti nell’aria, tema particolarmente sensibile per la realità padana e veneta e che ha portato all’adozione di misure eccezionali volte a limitare questo genere di emissioni.

Posted in Commentario legge regionale n. 14/2019.