Commento all’art. 18 l.r. n. 14/2019

di Maurizio De Gennaro

Articolo 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, utilizzando a tal fine per euro 5.000,00 le risorse stanziate per l’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e per euro 10.000,00 le risorse stanziate per l’articolo 28 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.

La norma, di carattere economico-finanziario, fa riferimento agli oneri derivanti dall’art. 14 “Premio per la qualità e la bellezza architettonica”, a cui si farà fronte con le disponibilità del Bilancio regionale, in particolare con le risorse economiche di cui alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” previste dal DEFR – Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-2021.
L’art. 14 prevede l’assegnazione del premio “Qualità e Bellezza Architettonica” che annualmente il Consiglio regionale assegnerà ai due migliori progetti, opportunamente selezionati e segnalati dalla apposita “Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica” di cui all’articolo 13 della legge regionale 14/2019.
Il finanziamento previsto per l’anno 2019 è pari a € 15.000, importo disponibile alla data dell’entrata in vigore della legge, ma per il quale potrà essere valutato un suo eventuale rifinanziamento nel corso dell’esercizio finanziario.

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