Commento all’art. 12 l.r n. 14/2019

di Maurizio De Gennaro e Lucio Lion

ARTICOLO 12
Elenchi e monitoraggio

1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge e lo inviano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.
3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Nell’ambito del processo di innovazione della Pubblica Amministrazione, sono state attuate diverse iniziative volte al monitoraggio delle azioni per valutare gli effetti e l’efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

La Regione Veneto, già con l’art. 8 l.r. n. 14/2019, aveva avviato una specifica azione di monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni del “Piano Casa”, al fine di avere elementi conoscitivi ed elenchi aggiornati degli interventi previsti e autorizzati.

Il monitoraggio sul “Piano Casa”, pertanto, ha avuto inizio a partire dal mese di novembre 2009, predisposto a cura della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto e si è protratto fino all’anno 2018, e troverà un impulso in un quadro rinnovato con la nuova legge regionale “Veneto 2050”.

Inizialmente l’attività ha riguardato il conteggio delle istanze presentate nei vari Comuni, in base al citato art. 8 della Legge Regionale n. 14/2009 il quale stabiliva che “I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4”.

Con la Legge Regionale n. 13/2011, il secondo “Piano Casa”, sono state apportate modifiche al citato articolo 8, introducendo il comma 1-bis il quale aggiungeva: “L’elenco di cui al comma 1 indica per ciascun tipo di intervento di cui agli articoli 2,3, e 4, il volume o la superficie di ampliamento autorizzato” e quindi oltre al numero delle istanze totali, dovevano essere conteggiati anche gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 con rispettivo volume e/o superficie di ampliamento o ricostruzione.

Successivamente si è ritenuto di implementare ulteriormente la raccolta dei dati, attraverso la predisposizione di una specifica scheda, con l’aggiunta di informazioni ritenute di fondamentale importanza per le finalità del monitoraggio, quali la distinzione degli interventi assentiti/licenziati suddivisi per Zone Territoriali Omogenee e per categoria di appartenenza (Residenza, Commercio, Industria-Artigianato, Turismo, Annessi) nonché il numero di autorizzazioni rilasciate in riferimento alle “prime case di abitazione”.

Per attuare il processo di acquisizione dei dati da parte dei Comuni, è stata elaborata una apposita scheda informatizzata, resa disponibile ai Comuni attraverso il portale della “Regione – Piano Casa”, con l’impegno dei medesimi a restituirla debitamente compilata nelle sue parti.

Le informazioni desunte hanno avuto, e avranno, lo scopo di quantificare gli impatti positivi e/o negativi sul tessuto urbanistico comunale, in termini di volume e/o superficie ampliabili, suddivisi per Zone Territoriali distinte e per categoria di appartenenza, nonché di testare l’entità degli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Non ultimi gli effetti e le ricadute sul sistema socio-economico derivanti dall’applicazione delle norme di legge.

L’acquisizione dei dati nell’arco degli ultimi anni ha prodotto dei report significativi dell’attività svolta in ambito regionale; infatti si è potuta constatare la netta prevalenza degli interventi di ampliamento nei termini di volumi e superfici (art. 2 l.r. n. 14/2009) stimati circa al 90% del totale degli interventi, rispetto all’applicazione delle norme relative alle demolizioni e ricostruzioni (art. 3 della l.r. n. 14/2009).

Nella suddivisione a zone urbanistiche prevalgono interventi nelle “Zone E”, cui seguono le “C”, le “B”, le “A” e infine le “D”.

Altro elemento di rilievo è la verifica effettuata sulle autorizzazioni rilasciate come “prima casa” le quali appaiono superiori alla metà rispetto al numero complessivo oggetto di verifica.

Infine, e non ultima, la rappresentazione numerica dei volumi e delle superfici licenziate che possono assumere ruoli importanti nelle stime future circa l’uso del territorio.

L’art.12 di “Veneto 2050” riafferma quindi l’importanza attribuita al monitoraggio e alla necessità di attingere importanti informazioni finalizzate alla verifica circa l’attuazione delle norme di legge in ambito regionale, con la fondamentale collaborazione dei Comuni.

Rispetto alla precedente legge e fermi restando gli elenchi di dati ritenuti comunque indispensabili e già elencati, appaiono – al comma 2 –- due nuove voci quali “l’impiego di energia da fonti rinnovabili”, di cui all’art.2 e “l’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione” di cui all’art.4.

Proprio l’applicazione del monitoraggio a queste due nuove “voci” avrà il compito di ampliare il raggio di azione di ricognizione e valutazione degli effetti delle norme, divenendone elemento di particolare attenzione nel quadro degli strumenti di analisi dei dati e delle informazioni.

Appare significativo considerare altresì che i “crediti edilizi da rinaturalizzazione” assumeranno un ruolo di notevole importanza all’interno della disciplina della nuova legge regionale, un ruolo cardine per l’attuazione del “cleaning” del territorio e, proprio come prevede l’art.15 “Clausola valutativa” della legge, essi sono ritenuti uno degli elementi indispensabili ai fini della verifica dello stato di attuazione della legge.

Pertanto il monitoraggio di “Veneto 2050” dovrà essere organizzato in un innovativo sistema informatico che, a conoscenza del precedente sistema, preveda procedure e metodologie standardizzate, condivise con i Comuni, per acquisire, normalizzare, elaborare e gestire i dati nonché prevedere procedure per la diffusione e la comunicazione delle informazioni della l.r. n. 14/2019: uno strumento di conoscenza, capace di fornire risultati e documentare l’efficacia e l’efficienza della applicazione delle norme ed essere il supporto per le valutazioni e le scelte dello stato d’attuazione della stessa legge.

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