Commento all’art. 19 l.r. n. 14/2019

di Monica Tomaello

Articolo 19
Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, sono o restano abrogati gli articoli 1, 1 bis, 2, 3, 3bis, 3 ter, 3 quater, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11bis e 12 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “ Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, e le seguenti relative disposizioni di novellazione e attuative:
a) articoli 7 e 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”;
b) articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici “;
c) articoli 1 e 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche””;
d) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”;
e) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”;
f) articolo 28, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.

SOMMARIO: 1. Le abrogazioni disposte dall’articolo 192. Le disposizioni della legge regionale n. 14/2009 rimaste in vigore3. Considerazioni conclusive

1. Le abrogazioni disposte dall’articolo 19

L’articolo 19 è dedicato all’abrogazione di norme superate, sostituite o comunque incompatibili con le nuove disposizioni dettate dalla legge in esame. Ciò, precisa il Legislatore, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17”; tale articolo, com’è noto, detta disposizioni transitorie e, in particolare, prevede un caso di ultrattività delle norme abrogate disponendo che gli interventi la cui istanza sia presentata entro il 31 marzo 2018 continuino ad essere disciplinati dalla legge regionale n. 14/2009.

La norma in commento utilizza l’usuale formula “sono o restano abrogati” che sottintende che l’abrogazione espressa può essere meramente confermativa di una già intervenuta abrogazione implicita. Il legislatore regionale, in un’ottica di semplificazione del sistema normativo, ha quindi ravvisato la necessità di un intervento di “pulizia” del contesto normativo di riferimento, mediante l’abrogazione espressa non solo della legge regionale n. 14/2009 (il “vecchio” “Piano Casa”) – di cui però, come si spiegherà nel proseguo, restano vigenti alcune disposizioni -, ma anche di quelle disposizioni di legge di novellazione o attuative per le quali non sussistono più le condizioni di adozione.

Vengono così abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 26/2009 che prevedevano, rispettivamente, la sostituzione della lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 14/2009 e l’interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della medesima legge. Va evidenziato che il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 26/2009 risulta già essere stato abrogato in modo espresso dal comma 1 dell’articolo 20 legge regionale, n. 32/2013 e, conseguentemente, la sua abrogazione in questa sede risulta ultronea.

Sono poi abrogate una serie di disposizioni contenute nella legge regionale n.13/2011[1], nella legge regionale n. 36/2012 e nella legge regionale n. 32/2013[2]; si tratta di disposizioni tradottesi in una serie di modifiche o integrazioni alla legge regionale n. 14/2009 già abrogata, anche se non in toto, dal comma 1 della norma in esame.

Per completezza, va segnalato che gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 13/2011 risultano già espressamente abrogati dal comma 2 dell’articolo 20 legge regionale, n. 32/2013 e, pertanto, anche in questo caso, la loro abrogazione è probabilmente motivata da esigenze di certezza giuridica.

La lettera e) prevede l’abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 4/2015 che modifica ed integra il già abrogato articolo 2 della legge regionale n. 14/2009.

La successiva lettera f) dispone infine l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 43/2018, cioè della disposizione che ha prorogato l’efficacia del c.d. “Piano Casa” fino al 31 marzo 2019 (la precedente scadenza era fissata per il 31 dicembre 2018). Anche in questo caso l’abrogazione pare superflua ed è quindi lecito ritenere che sia stata volutamente esplicitata solo per eliminare ogni possibile incertezza.

2. Le disposizioni della legge regionale n. 14/2009 rimaste in vigore

Come si è evidenziato al punto precedente, non tutte le disposizioni del “Piano Casa” risultano essere state abrogate a seguito dell’entrata in vigore di “Veneto 2050”. Invero, nell’elencazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 non compaiono l’articolo 5 e l’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 relativi, rispettivamente, all’installazione di impianti solari, fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari e alla ristrutturazione edilizia.

Va evidenziato che le due norme rientrano tra le disposizioni “a regime”, non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’art. 9, comma 7, ed applicabili quindi a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 5 della legge regionale n. 14/2009, al fine di consentirne l’applicazione, la Giunta regionale ha emanato alcuni provvedimenti contenenti definizioni tipologiche delle strutture e degli impianti ammissibili e relative caratteristiche tecniche; tali provvedimenti, pur necessitando di essere aggiornati alla normativa sopravvenuta, costituiscono tuttora fonte di importanti indicazioni per i Comuni. Si tratta delle deliberazioni n. 2508 del 4 agosto 2009 “Incentivi urbanistici ed edilizi per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l.r. 8 luglio 2009, n. 14” e n. 1781 in data 8 novembre 2011 “Caratteristiche tecniche delle serre bioclimatiche e di altre strutture murarie ai fini della completa applicazione dell’art. 5 della l.r. 13/2011”.

Per completezza, si rammenta che la deliberazione n. 1781/2011 è stata emanata ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della l.r. n. 13/2011 che, nel dettare disposizioni applicative relativamente all’articolo 5, ha disposto che “6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore (9 luglio 2011) della presente legge, integra il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con riferimento alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla presente legge.” [3] A proposito dell’articolo 3 della l.r. n. 13/2011, va evidenziato che lo stesso rimane vigente proprio in quanto disposizione di novellazione dell’articolo 5 della legge regionale n. 14/2009.

Appare doveroso infine rammentare che il comma 1 dell’articolo 5 parla di “abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [legge regionale n. 14/2009]”, cioè edifici esistenti alla data dell’11 luglio 2009, tuttavia il comma 5 dell’articolo 17 di “Veneto 2050” ha esteso l’applicazione dell’articolo 5 a tutte le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2019 (6 aprile 2019).

L’altra norma della legge regionale n. 14/2009 di cui l’articolo 19 non dispone l’abrogazione è, come sopra anticipato, l’articolo 10 riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma, presente già nella prima versione del piano casa, ha subito una modifica da parte della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “terzo Piano Casa”). È questa la ragione per cui il Legislatore, nell’abrogare le disposizioni della legge regionale n. 32/2013, fa salvo l’articolo 11 della suddetta legge trattandosi, per l’appunto, di norma di novellazione del citato articolo 10.

Va precisato che l’intervento di novellazione dell’articolo 10 è stato posto in essere a seguito delle innovazioni apportate alla disciplina di tale intervento edilizio nell’ordinamento statale ad opera del c.d. “decreto del fare”[4] ed è volto non a fornire una definizione autonoma della “ristrutturazione edilizia”- che, ovviamente, non può che essere quella stabilita dalla competente normativa statale – bensì a disciplinare, “nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia”, alcuni aspetti attinenti tale intervento ai soli fini delle procedure autorizzative.

Per completezza espositiva si segnala che, a breve distanza dall’approvazione di “Veneto 2050”, è entrato in vigore il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”)[5] convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55[6] , il cui articolo 5 apporta alcune modifiche all’articolo 2 bis del d.P.R. n. 380/2001.

In particolare, per quanto qui interessa, la norma di novellazione aggiunge all’articolo 2 bis del d.P.R. n. 380/2001 il comma 1 ter che testualmente dispone: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. Il nuovo comma 1-ter dell’art. 2-bis del DPR n. 380/2001 condiziona, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia al rispetto delle distanze preesistenti purché si tratti di distanze legittime e all’invarianza delle volumetrie edificatorie e dell’altezza dell’edificio da ricostruire[7].

La nuova disposizione potrebbe dar adito a dubbi interpretativi in relazione a quanto invece disposto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009.

La norma regionale, infatti, stabilisce che gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia (mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che, come tale, rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie).

In altri termini, la parte di edificio demolita e ricostruita con lo stesso volume, mantiene una condizione privilegiata propria del fabbricato nella sua conformazione originaria, anche e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di mantenere le distanze preesistenti.

A tal riguardo, alcuni chiarimenti potranno forse essere forniti nel provvedimento che la Giunta regionale è chiamata ad adottare ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 di “Veneto 2050”.

3. Considerazioni conclusive

Come emerge chiaramente dalla elencazione delle disposizioni oggetto di abrogazione, nel corso degli anni si è verificata una stratificazione di provvedimenti, a scapito della chiarezza e della certezza del diritto e, pertanto, va sicuramente salutato con favore l’intervento di abrogazione espressa operato dal legislatore regionale.

Tuttavia, in quest’ottica di “pulizia” e semplificazione, forse si sarebbe potuta cogliere l’occasione anche per razionalizzare il corpus normativo, abrogando, nel caso di specie, anche gli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 14/2009 e riportando il loro contenuto all’interno della nuova legge. Tale operazione, ad avviso di chi scrive, oltre ad assicurare certezza e coerenza giuridica, avrebbe garantito una migliore conoscibilità della normativa e, conseguentemente, una più semplice fruibilità da parte dei cittadini e degli operatori del settore.

[1] C.d. “secondo Piano Casa”.

[2] C.d. “Piano Casa ter”.

[3]Il medesimo articolo, al comma 1, ha inserito nella rubrica dell’articolo 5 dopo le parole “solari e fotovoltaici” le parole “e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari”.

[4] decreto-legge n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013.

[5] Il decreto-legge18 aprile 2019, n. 32 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed è entrato in vigore il 19 aprile 2019

[6]La legge n. 55/2019″Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 ed è entrata in vigore il 18 giugno 2019.

[7] V. Dossier di documentazione n. 121 del Servizio Studi Senato/ A.S. n. 1248

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