Commento all’art. 15 l.r. n. 14/2019

di Francesca Martini

ARTICOLO 15
Clausola valutativa

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, in particolare con riferimento alla riqualificazione edilizia ed al miglioramento della qualità della vita nelle città, la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge nei comuni indicando, in particolare:
a) l’entità dei crediti edilizi da rinaturalizzazione utilizzati, suddivisi per le tipologie di intervento;
b) gli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 6 e 7 con l’indicazione dell’eventuale incremento della prestazione energetica dell’edificio;
c) gli interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica di cui all’articolo 9;
d) gli interventi a favore dei soggetti disabili e per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie rinaturalizzata;
f) il numero di progetti sottoposti alla Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica, precisando quanti sono stati segnalati per l’elevata qualità progettuale raggiunta.

L’articolo 15 della legge, analogamente alla disposizione dell’articolo 15 della l.r. n. 14/2017 si prefigge lo scopo verificare periodicamente lo stato di attuazione della legge successivamente alla sua entrata in vigore. Le clausole valutative, come quella in commento, rappresentano il crescente interesse del legislatore verso l’esame degli effetti prodotti in concreto dalle norme emanate: attraverso l’analisi dei dati raccolti, infatti, è possibile cogliere l’impatto che le nuove disposizioni hanno sul territorio e sull’assetto economico e sociale del Veneto.

L’articolo 15 attribuisce alla Giunta regionale il compito di fornire, alla competente commissione consiliare, una serie di informazioni selezionate che servono a conoscere le modalità d’attuazione della legge, ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di applicazione, a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività regionale.

In particolare la norma in esame prevede che, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge in commento, la Giunta regionale invii alla competente commissione consiliare una relazione in cui vengano indicati l’entità dei crediti edilizi da rinaturalizzazione utilizzati, gli interventi edilizi di ampliamento e di riqualificazione, autorizzati ai sensi degli articoli 6 e 7, gli interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica, gli interventi a favore dei soggetti disabili e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie rinaturalizzata e il numero di progetti sottoposti alla Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica.

La prima relazione dovrà essere predisposta “trascorsi tre anni” dall’entrata in vigore della legge. Tale termine potrebbe, a prima vista, sembrare eccessivamente ampio ma, in realtà, esso consente di analizzare l’effettiva operatività di tutti i meccanismi previsti dalle norme e, conseguentemente, la concreta realizzazione degli interventi ivi previsti. Si consideri, infatti, che l’articolo 4, al cui commento si rinvia, stabilisce che l’emanazione del provvedimento regionale che detta la disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione debba avvenire entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge. Il medesimo articolo prevede, altresì, che i Comuni approvino la variante urbanistica entro dodici mesi dall’adozione del sopra citato provvedimento di Giunta regionale. Spetta, infine, ai Comuni, qualora non dotati del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), provvedere alla sua istituzione. Ne consegue che, una valutazione circa l’utilizzo dei crediti da rinaturalizzazione, suddivisi per tipologie di intervento, nonché una stima della consistenza qualitativa e quantitativa della superficie rinaturalizzata non possa che esser effettuata dopo l’approvazione di tali fondamentali atti.

La relazione della Giunta regionale al Consiglio deve, inoltre, analizzare le informazioni e i dati relativi agli interventi edilizi di ampliamento, realizzati ai sensi dell’articolo 6, nonché quelli relativi agli interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e densificazione del patrimonio edilizio esistente, disciplinati dall’articolo 7. L’analisi di tali elementi, infatti, risulta di fondamentale importanza per la valutazione complessiva del nuovo provvedimento legislativo che promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e il riordino urbano. Anche in questo caso l’analisi e la valutazione degli impatti derivanti dagli interventi realizzati, secondo le nuove modalità indicate dai rispettivi articoli, richiede un congruo periodo di tempo.

L’analisi della Giunta regionale deve inoltre tenere conto degli interventi su edifici in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica nonché degli interventi a favore dei soggetti disabili e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La relazione, infine, deve porre attenzione al numero di progetti sottoposti alla Commissione regionale per la qualità e la bellezza architettonica.

Le relazioni sullo stato di attuazione della legge in commento, successive alla prima, avranno cadenza biennale, così come previsto dall’articolo 15, comma 1. In tal modo il Consiglio regionale sarà periodicamente informato sia sull’applicazione concreta di tale legge, sia sull’applicazione della l.r. n. 14/2017, le cui relazioni (successive alla prima) hanno, invece, cadenza triennale ai sensi dell’articolo 15 della medesima legge regionale n. 14/2017. Si tenga, infatti, presente che le nuove disposizioni della legge regionale n. 14/2019 e della l.r. n. 14/2017 si pongono in rapporto di continuità per gli aspetti di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e rinaturalizzazione del suolo.

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